F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 09 Giugno2009 1)  RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMME

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 09 Giugno2009

1)  RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)

La società Esperia Viareggio reclama contro due distinti provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, che nel Com. Uff. n. 112/DIV del 3.3.2009 ha irrogato due diverse sanzioni: ha condannato la società all’ammenda di € 2.500,00 “perché i propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze <e> perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, al termine della gara, nel tunnel che porta agli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro frasi offensive indirizzandogli due sputi che lo raggiungevano alla schiena”; ha inoltre inibito il dirigente Giuseppe Vannucchi dallo svolgimento di attività in seno alla Federazione fino al prossimo 17 marzo “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Benché contenuti nel medesimo atto di reclamo i due ricorsi vanno separati, giacché traggono origine da due diversi provvedimenti del Giudice Sportivo. Quanto all’ammenda, la società ricorrente sostiene che l’esplosione dei petardi rilevata dal Commissario di Campo sarebbe avvenuta fuori dallo stadio, senza pericolo per la pubblica incolumità. Chiede la revoca o la riduzione della sanzione. La Corte osserva che le circostanze che hanno indotto il giudice di primo grado a irrogare la sanzione non si limitano affatto all’esplosione di petardi: un insieme di circostanze nemmeno menzionate nell’atto di reclamo hanno indotto a stabilire l’ammenda nella somma fissata. Che alcuni petardi siano esplosi fuori dallo stadio è poi circostanza che non può intaccare la relazione del Commissario di Campo, che riferisce gli episodi verificatosi all’interno dello stadio. Tale relazione forma motivazione sufficiente per la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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