F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009 6) RICORSO DELL’A.C.D. VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009

6) RICORSO DELL’A.C.D. VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANONI MANOLO SEGUITO GARA ALBESE CALCIO/A.C.D. VIRTUS ENTELLA DEL 4.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell’8.4.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la A.C.D. Virtus Entella - Chiavari ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 138 dell’8.4.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha comminato al calciatore Manoni Manolo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, nel corso della gara Albese Calcio/A.C.D. Virtus Entella del 4.4.2009, protestato platealmente nei confronti dell’arbitro rivolgendogli espressioni offensive accompagnate da bestemmie. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato, quanto alle bestemmie, la sussistenza dell’addebito disciplinare, richiedendo la riduzione della sanzione comminata al Manoni Manolo. Alla seduta del 17.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezione 3a Giudicante – nessuno è comparso per la ricorrente. Ciò premesso, osserva questa Corte che la condotta antidisciplinare è stata esaustivamente refertata, non sussistendo dubbio alcuno sulla reiteratezza delle espressioni offensive e sulla platealità compiutamente riferita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Virtus Entella di Chiavari (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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