F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009 4) RICORSO DEL F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009

4) RICORSO DEL F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER: - 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE CARLO; - 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE BORELLI ANTONIO, SEGUITO GARA BITONTO/SPORTING GENZANO DEL 29.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009)

La F.C. Sporting Genzano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Bitonto disputatasi in data 29.3.2009, erano state inflitte le squalifiche per tre gare: - al calciatore Fiore Carlo “per avere, a gioco fermo ed in reazione a comportamento anti sportivo di un calciatore avversario, colpito quest’ultimo con una gomitata al petto” - al calciatore Borrelli Antonio “al termine del primo tempo, mentre faceva rientro negli spogliatoi, scalciato più volte la bandierina del calcio d’angolo rompendola in più punti” e “ per quasi l’intera durata della gara ed al termine della stessa, rivolto all’indirizzo dei sostenitori locali frasi volgari e gesti triviali”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione delle sanzioni la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore Fiore non era violenta ma era solo di reazione a quella del calciatore avversario Modesto e che la condotta del calciatore Borrelli che non è stato espulso dal campo non era da considerarsi cosi grave come invece ritenuto dal Giudice Sportivo. Il ricorso per quanto riguarda il calciatore Fiore è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato il provvedimento assunto dal Giudice sportivo. Va invece accolto per quanto riguarda il calciatore Borrelli al quale va irrogata la sanzione di due giornate, anziché di tre, in quanto il suo comportamento non si configura come violento ma come antisportivo, ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto del F.C. Sporting Genzano di Genzano di Lucania (Potenza) in due distinti appelli: - respinge il ricorso avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiore Carlo per 3 gare effettive e dispone addebitarsi la tassa reclamo. - parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Borelli Antonio per 2 gare effettive e dispone restituirsi la tassa reclamo.

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