F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009 3) RICORSO DEL F.C. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009

3) RICORSO DEL F.C. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S. ANTONIO ABATE/BRINDISI DEL 29.03.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009)

Con ricorso ritualmente proposto il F.C. Sant’Antonio Abate ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha comminato alla ricorrente, a seguito della gara Sant’Antonio Abate/Brindisi del 29.3.2009, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 con diffida, per avere i propri sostenitori rivolto frasi offensive verso la squadra ospite, per indebita presenza, all’interno del recinto di gioco, di persone non identificate che nel corso del secondo tempo rivolgevano, ad alta voce, espressioni gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro e del commissario di campo e per ulteriori minacce indirizzate ai dirigenti ospiti che occupavano la panchina loro riservata. Con i motivi scritti la ricorrente minimizzava il contenuto delle condotte antidisciplinari refertate, richiedendo la riduzione dell’ammenda e la revoca della diffida ovvero, in subordine, la revoca della diffida. Alla seduta del 17.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezione 3a Giudicante – nessuno è comparso per la ricorrente. Ciò premesso, osserva questa Corte che quanto verificatosi nel corso della gara su indicata è stato puntualmente refertato e non può, di certo, essere sminuito dalle fumose allegazioni della ricorrente alla quale giova rammentare che il referto degli ufficiali di gara, ivi compreso quello del Commissario di campo, costituisce fonte di prova privilegiata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del F.C. Sant’Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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