F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009 2) RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009

2) RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BORIN DAVIDE SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/SESTESE CALCIO DEL 22.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 25.3.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Borin Davide. Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Borin durante la gara Pro Belvedere Vercelli/Sestese Calcio del 22.3.2009, per aver, a gioco fermo, colpito con una testata il volto di un calciatore avversario facendolo cadere a terra e rivolgendogli nel contempo espressioni offensive.. Avverso tale provvedimento la società A.S. Pro Belvedere Vercelli ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.3.2009. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l’8.4.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it