F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009 1) RICORSO DEL CALCIATORE BIANCHI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIF

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009

1) RICORSO DEL CALCIATORE BIANCHI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MASSESE/SARZANESE DEL 14.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.3.2009)

Il signor Bianchi Daniele calciatore della Sarzanese Calcio 1906 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la Massese categoria Juniores nazionale disputatasi in data 14.3.2009, era stata inflitta la squalifica sino al 31.03.2010 “per aver colpito a gioco fermo con una testata al volto un calciatore avversario, al quale procurava lieve arrossamento sulla fronte e lieve fuoruscita di sangue dalla bocca, dopo la notifica del provvedimento disciplinare sputava all’arbitro, colpendolo all’interno della bocca. Successivamente si sfilava la maglia, la gettava a terra e rivolgeva all’Arbitro espressione ingiuriosa” in applicazione dell’art. 19 comma 4, lett. c-d C.G.S.”. Nell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il ricorrente si è giustificato affermando che si è trovato in uno stato di grande nervosismo per non aver accettato le frasi offensive che gli venivano rivolte e per aver subito una gomitata al volto ed esser stato tirato per i capelli da un avversario. Nel ricorso il Bianchi si scusa per il suo comportamento e chiede clemenza alla Corte. Il ricorso è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo in considerazione della estrema gravità del comportamento del ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bianchi Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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