F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009 8) RICORSO SIG. SEAN SOGLIANO (DIRETTORE SPORTIVO VARESE CALCIO) AVVERSO L
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009
8) RICORSO SIG. SEAN SOGLIANO (DIRETTORE SPORTIVO VARESE CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 19 MAGGIO 2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/VARESE DEL 26.4.2009 (Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)
Sean Sogliano direttore sportivo dell’A.S. Varese 1910 reclama a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009) che lo aveva inibito fino a tutto il 19.5.2009 per offese rivolte all’arbitro e per condotta scorretta nei confronti di un dirigente della società avversaria in occasione dell’incontro Pro Vercelli/Varese 1910, disputato il 26.4.2009. Sostiene che le espressioni da lui pronunciate all’indirizzo del direttore di gara – “siete scandalosi, dovete vergognarvi “ – non avrebbero caratura offensiva, ma costituirebbero soltanto una critica, sia pure accesa, all’operato del destinatario e che la frase rivolta al dirigente della Pro Vercelli, valutata alla luce del linguaggio corrente, perderebbe ogni significazione negativa. Chiede di conseguenza una riduzione dell’inibizione inflittagli. L’appello può essere accolto. Sebbene le frasi incriminate trascendano comunque l’ambito concettuale della mera critica e mantengono, sia pure in maniera sfumata, il loro peso antiregolamentare, l’addebito disciplinare mosso al Sogliano non pare rivestire un tasso di gravità tale da giustificare la durata della sanzione comminatagli che può essere rideterminata con criteri di proporzionalità meno afflittivi, riducendola a tutto il 15.5.2009. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal sig. Sean Sogliano, riduce al 15.5.2009 la sanzione dell’inibizione inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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