F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009 7) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009
7) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCAGLIA LUIGI ALBERTO SEGUITO GARA CESENA/LUMEZZANE DEL 26.4.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del28.4.2009)
ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. 148/DIV del 28.4.2009 nella parte in cui infligge al calciatore Luigi Alberto Scaglia la squalifica per 2 giornate di gara, ritenendo eccessiva tale sanzione. Assume la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, la condotta del proprio atleta, oggetto di causa, sarebbe consistita nella semplice spinta inferta ad un avversario con conseguente mancanza di equità nella punizione. In contrasto con la ricostruzione offerta dalla parte si pone il rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, secondo il quale il calciatore Scaglia era stato espulso “perché a gioco fermo rincorreva per quindici metri un calciatore avversario e lo spingeva con violenza e volontariamente facendolo cadere a terra”. A parere della Corte tale comportamento integra la fattispecie disciplinata e punita dall’art. 18.4, lett. a), C.G.S. che prevede la sanzione per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva quale quella di specie. Il ricorso risulta pertanto infondato e va disatteso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A. C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane Pieve (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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