F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009 6) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009

6) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICCIONI WALTER SEGUITO GARA TERNANA/PISTOIESE DEL 26.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

La Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 148/ DIV del 28.4.2009) aveva inflitto al calciatore Piccioni Walter, con essa ricorrente tesserato e reo di avere, al termine dell’incontro Terzana/Pistoiese disputato il 26.4.2009 per il Campionato di Serie C1, rivolto all’arbitro una frase offensiva, la sanzione della squalifica per 2 giornate. Deduce che la frase incriminata potrebbe essere stata pronunciata non dal Piccioni bensì da altro soggetto non identificabile ed a sostegno indica quanto verbalmente dichiarato da un appartenente alla forza pubblica secondo il quale l’attuale incolpato si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione del direttore di gara sui cori di contestazione intonati dalla tifoseria locale. Chiede una riduzione della squalifica o, in subordine, la commutazione in ammenda da parte di essa. Il gravame non ha fondamento e va pertanto respinto. Posto che la chiara ed univoca descrizione dell’episodio in parola, quale si evince dal rapporto di gara, avendo valenza privilegiata, non può essere conflitta da altre e diverse rappresentazioni, la sanzione irrogata dal primo giudice è perfettamente conforme al disposto di cui all’art.19, comma 4, lett. a) C.G.S. e non è quindi suscettibile di variazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it