F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009 5) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIF
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009
5) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SINIGAGLIA DAVIDE INFLITTA SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./NOVARA DEL 19.4.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Sinigaglia Davide. Tale decisione veniva assunta per i fatti accorsi durante la gara Portogruaro S./Novara del 19.4.2009, in quanto il Sinigaglia, dopo essere stato sostituito, davanti l’ingresso degli spogliatoi rivolgeva all’arbitro una frase offensiva. Avverso tale provvedimento la società Novara Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.4.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 30.4.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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