F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 02 Luglio 2009 3) RICORSO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 02 Luglio 2009

3) RICORSO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLACIDRESE/SAPRI ANDATA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE “D” 2008/2009 DEL 22.04.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 24.4.2009)

Nel corso della gara Villacidrese/Sapri del 22.04.2009 – finale andata Coppa Italia – la Società ospitante schierava il calciatore Cammarosano Vittorio. La società Sapri preannunciava il giorno successivo 23.4.2009 reclamo al Giudice Sportivo ritenendo che il sopracitato calciatore fosse in posizione irregolare in quanto il medesimo risultava gravato da una squalifica per una giornata, comminatagli successivamente alla partita di Coppa Italia serie C Biellese/Legnano del 13.09.2006, squalifica che non aveva scontato. La Società Sapri ricostruiva pedissequamente i tesseramenti contratti dal Cammarosano con varie squadre (Sanremese dal 14.09.2007; Sestese dal 14.11.2007; Sestri Levante dal 21.12.2007) indicando gli incontri di Coppa Italia cui il Cammarosano aveva, nonostante la squalifica, preso parte ossia: Savona/Sestese, Sestese/Savona, Albese/Sestese, Sestese/Sestri Levante, Sestri Levante/Villacidrese, Villacidrese/Sestri Levante, Villacidrese/Sacilese, Sacilese/Villacidrese. Concludeva chiedendo la punizione sportiva della perdita della partita in questione, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, 5° comma, del C.G.S., poiché quella residua squalifica per una giornata comminata al Cammarosano durante la stagione 2006/2007 relativa ad una gara di Coppa Italia, non era mai stata scontata,. Il Giudice Sportivo (cfr. C.U. n. 41 del 24.04.2009) sospendeva ogni decisione; successivamente accoglieva il reclamo della Società Sapri, infliggendo alla Villacidrese la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso la detta decisione con atto del 24.04.2009 proponeva impugnazione la Villacidrese chiedendo l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo ed il ripristino del risultato (1- 0), rilevando come la sanzione, ai sensi dell’art. 25 C.G.S., dovesse considerarsi prescritta. Si costituiva la Società Sapri contestando i motivi posti a base del reclamo della Villacidrese. Fissata avanti la 3a Sezione, la questione veniva poi rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte. Osserva la Corte come l’impugnazione sia infondata. Preliminarmente deve osservarsi come nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non esista una norma che preveda la prescrizione della sanzione; principio erroneamente invocato con riguardo a fattispecie affatto diversa, relativa (art. 25) alla prescrizione dell’infrazione. In buona sostanza, mentre è pacifico che l’infrazione disciplinare possa prescriversi in presenza del decorso del tempo ed in relazione a determinati fatti - così come appunto previsto nel sistema - di contro non esiste alcun principio in base al quale il soggetto che ha commesso l’infrazione e che è stato poi, al riguardo, sanzionato, possa non scontare detta sanzione solo per il decorso del tempo. La punizione, in buona sostanza, non conosce ragioni che ne evitino in qualche maniera il suo scomputo, se non ove espressamente e chiaramente previsto. La possibilità che il decorso del tempo ne cancelli la piena portata sarebbe del resto contrario a quel principio immanente nell’ordinamento sportivo in virtù del quale la certezza della sanzione stessa con il suo concreto carattere di afflittività abbia come consequenzialmente connesso e diretto l’ulteriore principio della sua effettività. Ritiene questa Corte che gli atti vadano trasmessi alla competente Procura Federale per quanto ritenuto di competenza in ordine alle condotte tenute in precedenza dalle società che, nonostante la squalifica, abbiano comunque utilizzato il calciatore Cammarosano. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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