F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno2009 3) RICORSO DEL SUZZARA CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno2009
3) RICORSO DEL SUZZARA CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SUZZARA 2000/CASTELLANA DEL 19.4.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n, 147 del 22.4.2009)
La sanzione, oggetto del ricorso indicato in epigrafe, è stata comminata alla società ricorrente per aver essa omesso di presentare all’arbitro la richiesta della Forza Pubblica ed inoltre per aver i suoi sostenitori per l’intera durata della gara rivolto all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria espressioni comportanti offesa e denigrazione per motivi di razza, oltre ad aver lanciato contro lo stesso, senza peraltro riuscire a colpirlo, un accendino ed un rotolo di carta. La società non ne contesta l’effettivo svolgimento, ma si limita ad osservare come essi siano stati determinati da un comportamento provocatorio assunto nel corso dell’incontro dal giocatore in questione, ricordando che mai in precedenza i propri tifosi avrebbero assunto una condotta ispirata a motivi di intolleranza razziale. Ciò premesso, osserva questa Corte che non sussistono nella specie ragioni idonee e sufficienti per discostarsi dalla decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Suzzara Calcio di Suzzara (Mantova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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