F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 14 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 09 Giugno2009 2) RICORSO DEL CALCIATORE BONDI RENATO RAFAEL AVVERSO LA SANZIONE DELL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 14 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 09 Giugno2009
2) RICORSO DEL CALCIATORE BONDI RENATO RAFAEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA AREZZO/CROTONE DEL 3.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 5.5.5009)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 151/DIV del 5.5.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni: - della squalifica per 2 gare effettive; - dell’ammenda di € 1.500,00 al signor Bondi Renato Rafael. Tale decisione veniva assunta per i fatti accorsi durante la gara Arezzo/Crotone del 3.5.2009, in quanto il Bondi, prima dell’inizio della gara, aggrediva un calciatore della squadra avversaria costringendolo a recarsi in ospedale per accertamenti. Avverso tale provvedimento il calciatore Bondi Renato Rafael ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.5.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 13.5.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Bondi Renato Rafael, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 14 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 09 Giugno2009 2) RICORSO DEL CALCIATORE BONDI RENATO RAFAEL AVVERSO LA SANZIONE DELL"