F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 14 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 09 Giugno2009 1) RICORSO DEL MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 14 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 09 Giugno2009
1) RICORSO DEL MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALL’ALLENATORE SIGNOR D’ARRIGO FRANCESCO SEGUITO GARA MONOPOLI/MANFREDONIA DEL 3.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 5.5.2009)
La S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 151/DIV del 5.5.2009, relativa alla sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta all’allenatore signor D’Arrigo Francesco. Al reclamo preannunciato dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha fatto seguito l’appello diretto a ottenere in via principale la riduzione della sanzione della squalifica inflitta all’allenatore signor D’Arrigo Francesco da due a una sola gara effettiva; in subordine alla commutazione della sanzione residua di una giornata in ammenda, nella misura minima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Osserva nel merito questa Corte di Giustizia Federale che nell’appello si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale che, oltre tutto, nel caso di specie è preciso e circostanziato per quanto riguarda la motivazione dell’espulsione dell’allenatore, da questo punto di vista l’appello della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. è da considerarsi infondato anche perché non è stata fornita alcuna prova che il fatto addebitato all’allenatore D’Arrigo si sia svolto in modo diverso da come risulta dal referto arbitrale. Al tempo stesso l’appello appare, invece, accoglibile parzialmente per quanto riguarda la misura della sanzione inflitta. Infatti, in casi analoghi decisi da questa Corte di Giustizia Federale è stata inflitta la sanzione della squalifica di una anziché di due gare effettive. Per ragioni di giustizia distributiva è da ritenersi giustificata la richiesta di riduzione della squalifica inflitta all’allenatore della società reclamante. Tuttavia, trattandosi di comportamento particolarmente irriguardoso dell’allenatore della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., ritiene questa Corte di Giustizia Federale che non possa essere accolta la domanda principale della società reclamante, ma soltanto quella subordinata, anche perché l’allenatore, costituendo il punto di riferimento per eccellenza della squadra, deve essere il primo a evitare comportamenti come quello che ne ha giustificato l’espulsione nel corso della gara. Di conseguenza, questa Corte di Giustizia Federale, nell’accogliere parzialmente il reclamo della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., riduce la sanzione della squalifica da 2 a 1 sola giornata effettiva di gara, commutando la seconda giornata di squalifica nell’ammenda di € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), ridetermina la sanzione inflitta al sig. D’Arrigo Francesco ad 1 giornata effettiva di gara ed all’ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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