F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009 4) RICORSO DELL’A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE LE SANZIONI: INIBI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009
4) RICORSO DELL’A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SALERNO ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.F. TORINO; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. – (nota 6157/922pf08-09AM/ma del 7.4.2009) –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)
La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009 ha inflitto, seguito deferimento del Procuratore Federale, le sanzioni: - dell’inibizione per mesi 6 al signor Salerno Roberto; - della penalizzazione di punti 1 in classifica alla reclamante. Tale decisione veniva assunta nei confronti del signor Salerno per la violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e 94 ter, comma 11 N.O.I.F. (per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate della calciatrice Alessia D’ancona; nei confronti della società A.C.F. Torino per l’art. 94 ter, comma 1 N.O.I.F. e 4, comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazione addebitate al proprio presidente. Avverso tale provvedimento la società A.C.F. Torino ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.5.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l’11.5.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Torino di Venaria (Torino), dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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