F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 28 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO A.S.D. CITTA’ DI PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 28 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO A.S.D. CITTA’ DI PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI PESCARA/FEMMINILE PRECI DEL 16.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 711 del 20.5.2009)

L’A.S.D Città di Pescara Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte di Giustizia Federale la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il reclamo presentato e teso ad invalidare la regolarità dell’incontro A.S.D. Città di Pescara Calcio a 5/S.p.d Femminile C5 Preci del 16.5.2009 a Pescara, a causa dell’avvenuta utilizzazione, da parte dell’avversaria, di due calciatrici – Mariana Laura Alonso e Gisela Maria Pedace - in posizione irregolare di tesseramento. Il Giudice di prime cure motivava la decisione con la circostanza che il Comitato Regionale Umbro aveva chiarito che già in data 9.4.2009 le due calciatrici risultavano regolarmente tesserate in favore della S.p.d Femminile C5 Preci dal 24.3.2009, l’una e dal 27.3.2009, l’altra. Sostiene la ricorrente che nella specie non è stata fatta applicazione, come dovuto, del disposto dell’art. 40 commi 6, 10 e 11 N.O.I.F., in base al quale la richiesta di tesseramento delle calciatrici (con cittadinanza italiana e già tesserate in favore di società appartenenti a Federazioni estere) doveva essere inviata all’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e non, come invece avvenuto, al Comitato Regionale Umbro e tale richiesta andava contestualmente corredata da apposita documentazione (certificato di residenza e transfert internazionale attestante la qualifica di non professionista). Inoltre secondo la ricorrente, il tesseramento operava dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. e non dalla data di spedizione della richiesta di tesseramento. Infatti, per stabilire la data di decorso del tesseramento dovrebbe farsi riferimento solo al realizzarsi della condizione della produzione documentale e non alla data di deposito della richiesta o di spedizione del plico postale contenente la richiesta (in relazione all’art. 39 comma 3 N.O.I.F.). La ricorrente, che ha prodotto certificato di residenza della calciatrice Mariana Laura Alonso rilasciata dal Comune di Vallo di Nera attestante la decorrenza della residenza al 31.3.2009 con provenienza Argentina, chiede: in via preliminare l’accertamento della irregolarità dei due tesseramenti con riferimento alla procedura utilizzata dalla S.p.d Femminile C5 Preci; la sospensione del giudizio per la verifica presso la Commissione Tesseramenti circa la regolarità del citato comportamento e nel merito, l’omologazione della gara col risultato di 0-6 a favore della stessa A.S.D Città di Pescara Calcio. Di contro, la S.p.d Femminile C5 Preci ha, con memoria, contestato in rito e nel merito le argomentazioni addotte da parte ricorrente. In udienza il rappresentante della A.S.D Città di Pescara Calcio, nel depositare ulteriore documentazione inerente ad accertamenti della cittadinanza relativi alle due calciatrici, ha ribadito le richieste scritte. Il ricorso, siccome infondato, va respinto. Assorbente di ogni altra questione è la considerazione che questa stessa Sezione, con precedente decisione di cui al Com. Uff. n. 168/CGF del 16.4.2009 - resa con riferimento alle medesime calciatrici Mariana Laura Alonso e Gisela Maria Pedace appartenenti alla A.S.D Città di Pescara Calcio – ha già valutato che dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., le stesse risultavano regolarmente tesserate e pertanto correttamente utilizzabili (ed in effetti utilizzate) nell’incontro del 28.3.2009, oggetto della controversia allora in esame. Siffatta valutazione non può, ad avviso del Collegio, non essere reiterata nel presente giudizio che riguarda la successiva gara del 16.5.2009, ove a fortiori è ravvisabile la regolarità della posizione delle due predette, non potendo al riguardo valere in questa sede le risultanze documentali prodotte da ultimo dalla ricorrente. Invero questa Corte non è giudice della regolarità del tesseramento – che, ripetesi, è stato accertato dall’organo a ciò deputato - ma dell’esattezza della pronuncia impugnata, la quale peraltro ha correttamente basato la sua decisione sull’esistenza di tale presupposto, emergente dagli atti. Ovviamente solo ove detto presupposto dovesse essere smentito nella competente sede, da ciò potrebbero derivare effetti caducatori della presente sentenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Pescara Calcio a 5 di Pescara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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