F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 28 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO DEL VERONA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 28 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 08 Giugno2009
1) RICORSO DEL VERONA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.12.2009 INFLITTA AL CALCIATORE SKURKO WALTER EDUARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 PALEXTRA FANO CALCIO A 5/VERONA CALCIO A CINQUE DEL 2.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 657 del 4.5.2009)
La società Verona Calcio a Cinque ha proposto appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in particolare per la sanzione inflitta al calciatore Walter Skurko, tesserato per la medesima società, squalificato fino alla data del 2.12.2009, come da Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque L.N.D. n. 657 del 4.5.2009. Dal rapporto del Commissario di Campo emerge che il calciatore sanzionato durante l'incontro, nel secondo tempo, veniva espulso dal terreno di gioco e al momento che stava rientrando negli spogliatoi lanciava uno sputo all'indirizzo del presidente della squadra avversaria e lo colpiva ad una gamba; successivamente andava incontro verso il Commissario medesimo e lo afferrava con una mano dietro il collo procurandogli dolore, urlandogli contro alcune frasi ingiuriose. Successivamente interveniva il massaggiatore della società di appartenenza che lo allontanava. La società appellante deduce che il calciatore veniva giustamente espulso. Tuttavia, pur essendo vera la circostanza relativa allo sputo, deduce che esso attingeva ad una gamba il presidente della società avversaria, ma maniera del tutto involontaria; mentre invece l'altra circostanza sarebbe del tutto falsa . Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita all'affermazione del presidente della squadra avversaria, in quanto, quand'anche corrispondesse al vero, riguarda solo una delle due circostanze contestate al calciatore sanzionato. Parimenti congrua ed adeguata è la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti
specifici, dove comportamenti analoghi sono stati sanzionati più pesantemente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Verona Calcio a Cinque di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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