F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROC
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009
7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. CARBONE MARCO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELL’A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. B), PAR. V NOIF E 8, COMMA 1 C.G.S. E DELL’A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 93/CDN del 21.5.2009)
Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale indicata in epigrafe, per la parte in cui ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti del dott. Marco Carbone, cui era stata contestata, come pure al Presidente della società A.C. Rodendo Saiano S.r.l., la violazione degli artt. 85, lett. b) par. V, N.O.I.F. (punita dall’art. 90, comma 2 N.O.I.F.), per il mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 nei termini stabiliti, nonché la violazione prevista dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.vi.so.c. in data 30.1.2009. La Commissione Disciplinare Nazionale, nel provvedimento reclamato, in parte qua, ha ritenuto insussistente la giurisdizione sportiva nei confronti del dottor Marco Carbone richiamando un precedente di questa Corte (decisione nei confronti del signor Mazza, in Com. Uff. n. 144/CGF – 2009) che aveva escluso che i componenti del collegio sindacale di una società professionistica potessero considerarsi tesserati F.I.G.C.. La Procura Federale, nel proprio ricorso, denuncia la falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 e comma 5 C.G.S., rilevando la sussistenza di giurisdizione sportiva sia sotto il profilo del primo comma dell’art. 1 cit., sia sotto il profilo del quinto comma della stessa, che assoggetta all'osservanza delle norme del codice di giustizia sportiva anche "coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale” e soggiunge che il dottor Carbone è stato deferito perché "al momento dei fatti era Presidente del Collegio sindacale, con lo specifico ruolo, per quel che qui interessa, di Responsabile del controllo contabile (come dallo stesso dichiarato nella documentazione depositata presso la Co.vi.so.c.) e, proprio per tale sua funzione rilevante per l'ordinamento, era inserito anche nel foglio di censimento della società in questione e, dunque, faceva formalmente parte dell'organigramma della società"; la Procura Federale, come confermato nel corso della discussione orale, ha chiesto in via principale l'annullamento dell'impugnata decisione, nel capo oggetto di impugnazione, con il rinvio conseguente degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale e, in via subordinata, previo annullamento della decisione impugnata, la decisione nel merito con l'accoglimento del deferimento proposto nei confronti del dottor Marco Carbone e l'irrogazione a questi della sanzione di due mesi di inibizione e alla società sportiva A.C. Rodengo Saiano S.r.l. dell'ulteriore ammenda di € 2.500,00. Nel corso della discussione, il difensore del dottor Marco Carbone, pur non negando la materialità dei fatti contestati (che per effetto della mancata impugnazione della decisione di primo grado devono comunque ritenersi incontestabili), ha sottolineato la tenuità dei medesimi e la assenza di intenzionalità in capo al deferito ed ha insistito per la conferma della decisione di primo grado, che ha escluso la giurisdizione disciplinare in capo al dottor Carbone, invocando il precedente di questa Corte di cui si è detto sopra. Il ricorso della Procura Federale è fondato. Ritiene questa Corte che la fattispecie decisa nel precedente richiamato dalla Commissione Disciplinare Nazionale sia affatto diversa da quella oggetto del presente giudizio. Ed invero, in tale precedente il deferito rivestiva la mera qualifica di sindaco supplente e, non avendo sottoscritto il modulo di censimento, non faceva parte dell'organigramma societario. Nel caso qui oggetto di reclamo, al contrario, il dott. Carbone rivestiva la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale e, avendo sottoscritto il modulo di censimento, era inserito nell'organigramma societario quale Responsabile del controllo contabile: proprio in tale veste aveva sottoscritto la dichiarazione, poi rivelatasi non veritiera, indirizzata alla Co.vi.so.c., impegnando, in tale sua posizione apicale, l’intero Collegio sindacale. Va aggiunto che la motivazione del precedente richiamato faceva riferimento, escludendola, alla pretesa qualificabilità di tesserato (o assimilabilità al tesserato) dell’allora deferito Sindaco supplente dott. Sandro Mazza, per dichiarare improcedibile il deferimento allora promosso dalla Procura Federale, come si legge nella stessa epigrafe della decisione in questione, sulla base del comma primo dell’art. 1 C.G.S.. Nel caso presente, invece, la Procura Federale ha non solo invocato il medesimo comma primo ma, con maggior fondamento ha altresì deferito il dott. Marco Carbone ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 C.G.S.. Dalla stessa lettera di quest’ultima norma (comma 5) emerge con chiarezza la funzione estensiva della giurisdizione che con la medesima il legislatore sportivo ha inteso perseguire: è infatti indubbio, per quanto qui rileva, che l'inciso finale della norma, che prevede la soggezione alle norme del C.G.S. anche per "coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale” abbia l'effetto di ampliare le giurisdizione di questa Corte anche a non tesserati o a non assimilabili a tesserati, ed è evidente che, nel compimento, da parte del deferito, dell'attività censurata questi ha svolto un'attività rilevante per l'ordinamento federale e in ogni caso all'interno e nell'interesse della società. La decisione impugnata, per la parte che ha statuito l’improcedibilità del deferimento nei confronti del dott. Marco Carbone, deve dunque essere annullata. Ai sensi del quarto comma, ult. parte, dell’art. 37 C.G.S. l'annullamento della decisione di primo grado, nella parte oggetto d'impugnazione, comporta il rinvio alla Commissione Disciplinare Nazionale, per l’esame del merito della posizione relativa al predetto dottor Marco Carbone. Per questi motivi la C.G.F. accoglie per il solo punto 5 dell’art. 1 C.G.S. il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale. Rinvia, per il resto, al Giudice di Prime Cure. Dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.
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