F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 1) RICORSO DEL SIGNOR SOLONI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009

1) RICORSO DEL SIGNOR SOLONI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2009 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

Il signor Edoardo Soloni, tesserato dell’Associazione Calcio Montichiari S.p.A., ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 156 del 12.5.2009, relativa alle sanzioni dell’inibizione a tutto il 30.9.2009 e dell’ammenda di € 1.500,00. Al reclamo preannunciato dal Sig. Edoardo Soloni ha fatto seguito l’appello diretto a ottenere la riduzione delle sanzioni inflittegli nella misura ritenuta di giustizia. Osserva nel merito questa Corte di Giustizia Federale che nell’appello si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell’Assistente. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli Assistenti Arbitri, i quali, oltre tutto, nel caso di specie sono precisi e circostanziati anche per quanto riguarda il comportamento del signor Edoardo Soloni, l’appello di quest’ultimo è da considerarsi infondato anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al signor Edoardo Soloni si siano svolti in modo diverso da come risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell’Assistente. Per di più, ad avviso di questa Corte di Giustizia Federale il comportamento tenuto dall’appellante al termine della gara merita la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi di un dirigente della società di calcio, in particolare del dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, che, in quanto tale, costituisce un punto di riferimento di calciatori e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una plateale mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, da questo punto di vista si sarebbe giustificato anche un aumento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Soloni Edoardo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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