F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009 6) RICORSO DEL CALC. DI LEO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009

6) RICORSO DEL CALC. DI LEO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ANDRIA BAT/PESCINA VG DEL 28.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 30.9.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 31/DIV del 30.9.2008 contenente la squalifica per tre gare effettive inflitta al signor Di Leo Nicola (della società “A.S. Andria Bat S.r.l.) seguito gara Andria Bat/Pescina VG del 28.9.2008 per espulsione a causa di “comportamento irriguardoso ed offensivo verso l’arbitro durante la gara, reiterato in modo ironico dopo la notifica del provvedimento di espulsione”. Il ricorrente reclama ritenendo che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponde al vero e che la condotta da esso ricorrente tenuta va considerata come meramente irriguardosa, trattandosi di un comportamento che non è mai trasceso nelle offese pesanti riportate nel referto arbitrale stesso ma limitandosi a semplici frasi come “hai dimenticato i cartellini gialli” o “non ce ne fischi una”. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo quanto riportato nel referto arbitrale non corrispondente al vero, chiede una riduzione della sanzione. La Corte rileva che, anche a volere intendere il comportamento del Di Leo come irriguardoso, considera comunque prova privilegiata quanto riportato nel referto arbitrale. Pertanto, rinnovando la indicazione, già espressa da codesta Corte, che il referto arbitrale può essere impugnato solo per errore di persona o macroscopica erroneità, non può accogliere il ricorso del reclamante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Leo Nicola e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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