F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009 4) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009

4) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO; - INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.10.2008 AL SIG. CECERE ALFONSO, INFLITTE SEGUITO GARA VAL DI SANGRO/AVERSA NORMANNA DEL 14.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008 ha inflitto alla società S.F. Aversa Normanna le sanzioni: - della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Maraucci Maurizio; - l’inibizione fino a tutto il 15.10.2008 al signor Cecere Alfonso; a seguito di fatti occorsi durante la gara Val di Sangro/Aversa Normanna del 14.9.2008. Avverso tale provvedimento la società S.F. Aversa Normanna ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.9.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.9.2008, inoltrava formale rinuncia all’azione.  La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dallo S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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