F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 4) RICORSO DELL’A.C. PALAZZOLO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009

4) RICORSO DELL’A.C. PALAZZOLO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO INFLITTE SEGUITO GARA PALAZZOLO A.S.D./TRAPANI CALCIO DEL 12.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)

La A.C. Palazzolo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Trapani disputatasi in data 12.10.2008, era stata inflitta la squalifica al calciatore La Vaccara Calogero per 7 gare effettive in applicazione dell’art. 11 comma 2 e dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. per aver rivolto all’arbitro “espressioni ingiuriose, minacciose e dal contenuto discriminatorio territoriale”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore, pur ingiuriosa e deprecabile, va ricondotta all’applicazione del solo art. 19 comma 4 C.G.S., non ravvisandosi gli estremi dell’applicazione dell’altra norma. Il ricorso è fondato. La Corte ritiene infatti che alla fattispecie non possa applicarsi l’art. 11 C.G.S. in quanto la norma ha un ratio differente essendo diretta a sanzionare comportamenti offensivi o denigratori di natura diversa (riferiti a razza, colore, religione, etc.). Può invece applicarsi l’art. 19 comma 4 C.G.S. per la condotta ingiuriosa o irriguardosa in misura, stante la gravità del comportamento, di quattro gare effettive. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Palazzolo A.S.D. di Priolo Gargallo (Siracusa) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore La Vaccara Calogero in 4 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it