F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO DEL SANTEGIDIESE CALCIO 1948 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009
3) RICORSO DEL SANTEGIDIESE CALCIO 1948 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA E € 2.000,00 DI AMMENDA, INFLITTA SEGUITO GARA LUCO CANESTRO/SANTEGIDIESE DEL 12.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)
La Santegidiese con reclamo del 20.10.2008, ricorreva avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008, infliggeva, alla società reclamante, la squalifica del campo per 2 gare e l’ammenda di € 2.000,00, in relazione ai fatti verificatosi nel corso della gara Luco Canestro/Santegidiese del 12.10.2008. Con i motivi di doglianza la società reclamante, pur ammettendo che nel corso della gara de qua si erano verificati episodi deplorevoli nei confronti dell’assistente dell’arbitro, assumeva che i fatti, da cui erano scaturite le sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo, si erano concretizzati esclusivamente nel lancio di getti d’acqua e di frasi offensive rivolte all’indirizzo dell’assistente arbitrale. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. A nulla rilevano quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri sostenitori, stante la fede probatoria privilegiata che assiste gli atti ufficiali di gara. In una tale situazione ciò che rileva è la congruità o meno delle sanzioni inflitte per i fatti accaduti e, da un attento esame degli atti, questa Corte le ritiene congrue. Difatti il reiterato comportamento irriguardoso e offensivo da parte dei sostenitori della società Santegidiese per tutta la durata della gara nei confronti di un assistente arbitrale, il compimento di atti violenti nei confronti dello stesso che veniva colpito alla schiena e alla testa da numerose pietre lanciate sempre da parte della tifoseria ospitata, rappresentano fatti di tale gravità da meritare la squalifica del campo per due gare e l’ammenda di € 2.000,00. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Santegidiese Calcio 1948 SSD ARL di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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