F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DELL’A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEN
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009
1) RICORSO DELL’A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARRONE/FORTIS JUVENTUS DEL 28.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008)
Visto il ricorso proposto da A.S.D. Fortis Juventus 1909 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008, con cui alla società ricorrente è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 a seguito dell’incontro Arrone/Fortis Juventus svoltosi il 28.9.2008; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; ritenuto che: - nel rapporto dell’assistente arbitrale n. 2 viene detto che lo stesso, al 30° del secondo tempo, a seguito di una propria decisione tecnica, veniva fatto oggetto, da parte della tifoseria ospite, di insulti del seguente tenore “O’ Vesuvio lavali con il fuoco a questi sporchi e sudici” e che era anche bagnato da getti di acqua; - nel ricorso viene chiesta la riduzione dell’ammenda sostenendosi che i pochi sostenitori della società ricorrente (in numero di cinque), a seguito di una clamorosa svista dell’assistente arbitrale, avrebbero inteso solo offenderlo e ingiuriarlo ma non tenere un comportamento discriminatorio territoriale e che i getti d’acqua sarebbero stati semplicemente degli spruzzi; - i cori intonati dai sostenitori della società ricorrente, a prescindere dalla loro intenzione, hanno evidente e oggettivo contenuto discriminatorio territoriale nei confronti del detto assistente arbitrale, appartenente alla sezione di Castellammare di Stabia; - l’ammenda inflitta risulta conforme all’art. 11 C.G.S., dal titolo “responsabilità per comportamenti discriminatori”, il quale, al comma 1, prevede che “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di…origine territoriale o etnica…” e, al comma 3, prescrive per la società responsabile, del tipo di quella ricorrente, l’ammenda da € 500,00 a € 20.000,00; - quanto alla deduzione finale della società ricorrente, secondo cui l’ammenda sarebbe eccessiva “anche in relazione ad altre sanzioni economiche inferiori prese nei confronti di altre società anche per fatti che apparirebbero ben più gravi”, si tratta di mera affermazione non sorretta da alcun indizio o principio di prova; - in conclusione, non sussistono i presupposti per conseguire una riduzione dell’ammenda. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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