F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009 5) RICORSO DEL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009

5) RICORSO DEL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARBONI SALVATORE SEGUITO GARA SPAL/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 19.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

Con telefax spedito il 22.10.2008 la società Calcio Portogruaro Summaga preannunciva reclamo avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.08 con il quale era stata inflitta al proprio calciatore la squalifica per due gare effettive, avendo colpito da tergo un avversario senza aver la possibilità di giocare il pallone. Nei termini di rito seguivano i motivi di reclamo, con i quali ritenendo incongrua la sanzione inflitta in relazione all’episodio stigmatizzato nel provvedimento impugnato, se ne chiedeva la riduzione ad 1 giornata, con eventuale commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda. L’intervento del calciatore aveva finalità meramente difensiva, ancorché non riuscita per l’allontanamento del pallone. L’episodio però, in conformità alle risultanze del rapporto arbitrale si connota per la particolare violenza ed in forza di detto peculiare aspetto, si appalesa giusta ed equa la sanzione irrogata, ritenuto che lo spirito agonistico non può giammai prescindere dalle regole di normale prudenza che debbono in ogni caso salvaguardare l’altrui incolumità. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga di Portogruaro (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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