F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009 3) RICORSO DELL’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009

3) RICORSO DELL’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI BARI FRANCESCO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/SANGIUSTESE DEL 19.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008 con il quale veniva sanzionato il signor Di Bari Francesco con la squalifica per 3 gare effettive per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro. Il fatto: a partita ancora in corso, nei minuti di recupero del secondo tempo della gara “Sangiovannese/Sangiustese”, il calciatore Di Bari Francesco pronunciava parole offensive nei confronti dell’arbitro e veniva espulso al minuto 50° del secondo tempo. Il ricorrente, pur ritenendo che il modo di fare del calciatore debba essere censurato, ritiene che tale venga derubricato a comportamento irriguardoso, causato per di più da fattori esterni all’andamento normale della gara. La Corte, visti gli atti ufficiali e il referto dell’arbitro, rileva che le affermazioni e gli epiteti debbano essere considerati come un comportamento gravemente offensivo Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sangiovannese 1927 di San Giovanni Valdarno (Arezzo).Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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