F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009 7) RICORSO DEL SIGNOR ACCORNERO CARLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA CAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009

7) RICORSO DEL SIGNOR ACCORNERO CARLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A.)  AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 35, 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 23.10.2008)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale nei confronti del Dott. Carlo Accorsero Presidente del C.d.A. della società Novara Calcio S.p.A. ai sensi dell’art. 1 C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere in concorso con il signor Rocco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Novara Calcio e i tecnici Massimo Venturini e Aldo Monza, che seppure tesserati per l’A.C. Veveri, in dispregio delle norme federali avevano svolto nella Stagione Sportiva 2006/2007 attività nel settore giovanile della società Novara, senza alcun rapporto di tesseramento, la Commissione Disciplinare Nazionale sanzionava, oltre che il Palmieri, l’Accornero, infliggendogli l’inibizione per mesi 2. Secondo la Commissione Disciplinare il presidente del C.d.A. non poteva essere considerato estraneo ai fatti contestati con il procedimento disciplinare , anche in mancanza di qualsivoglia delega relativa al settore tecnico o giovanile, non potendo essere escluso in virtù delle specifiche funzioni riservate al C.d.A. in ordine alla attività organizzativa e gestionale e al corretto andamento della vita societaria, un suo diretto coinvolgimento, indubbiamente colpevole, sia in relazione al ruolo rivestito, ma soprattutto in considerazione delle attribuzioni riservate all’organo da lui presieduto. Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Corte di Giustizia Federale il Dott. Accornero rivendicando la sua assoluta estraneità ai fatti contestati, per i quali altre figure dirigenziali all’interno della struttura societaria, espressamente preposte alla attività relativa al settore giovanile, completamente separata e autonoma da quella della prima squadra, erano state sanzionate con precise individuazioni di responsabilità a loro carico. All’odierna riunione, presente il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, sono intervenuti l’incolpato ed il suo difensore.

Il ricorso del Dott. Accornero è fondato e merita di essere accolto. Osserva preliminarmente la Corte Federale che nel caso di società di capitali, come sono quelle calcistiche, dopo che la legge 96/1991 ha introdotto l’obbligo per le società di calcio professionistiche di dotarsi come forma societaria almeno quella della S.r.l., è possibile assistere ad una dissociazione nell’ambito della società tra i soggetti incaricati degli assetti sportivi e quelli investiti da responsabilità esclusivamente societarie. Tale dicotomia non esclude comunque, che tutti i soggetti della struttura societaria,in quanto appartenenti all’ordinamento federale siano tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali. Con la conseguente responsabilità a carico delle persone fisiche, appartenenti all’ordine federale, per le violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa,come dispone chiaramente l’art. 3 comma 1 C.G.S.. Alla stregua di tali premesse non appare condivisibile la decisione della Commissione Disciplinare che in assenza di qualsiasi prova di un coinvolgimento diretto del Presidente della società in ordine alle violazioni disciplinari contestate e sanzionate nei confronti del referente ufficiale del settore giovanile del sodalizio sportivo, Rocco Palmieri, ha ritenuto egualmente responsabile il deferito nella qualità di presidente del C.d.A. della S.p.A. Novara Calcio. Le argomentazioni del giudice di prima istanza, secondo il quale la mancanza di qualsivoglia delega o potere nella gestione della società sportiva a favore del presidente del C.d.A. non esclude il suo concorso nella violazione regolamentare, sia per le specifiche funzioni riservate all’organo presieduto e soprattutto perché non verosimile la mancata conoscenza di fatti e situazioni di rilevanza societaria, sono giuridicamente errate. Il principio affermato dalla Commissione Disciplinare introduce in effetti surrettiziamente una sorta di responsabilità presunta nei confronti dei soggetti che hanno la rappresentanza della società, il che costituisce un ibrido giuridico, di cui peraltro il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha provveduto ad eliminare qualsiasi traccia, affermando la responsabilità dei soggetti federali esclusivamente a titolo di dolo o di colpa, mentre il codice previgente all’art. 2 comma 1 prevedeva per i dirigenti, legali rappresentanti della società, una responsabilità presunta, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società medesima. In definitiva quindi il Dott. Accornero, figura istituzionale della S.p.A. Novara Calcio, quale Presidente del C.d.A., senza alcun ruolo operativo, non essendogli stata conferita alcuna delega o potere specifico, non può essere ritenuto per il suo status, quale organo di vertice della società e legale rappresentante della stessa, responsabile delle violazioni regolamentari accertate nei confronti dell’addetto del settore giovanile Rocco Palmieri. Né d’altra parte, come persona fisica appartenente all’ordinamento federale, gli può essere addebitata alcuna responsabilità a titolo di colpa o di dolo, non essendo stato individuato alcuno episodio o elemento di prova a dimostrazione del fatto che l’incolpato fosse partecipe o dovesse avere contezza dell’attività svolta dai tecnici Monza e Venturini per la società Novara in costanza di tesseramento per l’A.C. Veveri. Pertanto l’assoluta infondatezza dell’atto di deferimento comporta il proscioglimento dell’incolpato. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Accornero Carlo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata limitatamente alla posizione del reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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