F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 7) RICORSO DELL’A.S.D. PONTEVECCHIO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009

7) RICORSO DELL’A.S.D. PONTEVECCHIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FIORETTI DANIELE; - AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA PONTEVECCHIO/MONTEVARCHI DEL 18.10.2008

(Delibera del Giudice Spo,rtivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 22.10.2008)

Con atto del 29.10.2009 la società Pontevecchio impugnava ritualmente e tempestivamente i provvedimenti di cui in epigrafe. La sanzione irrogata al calciatore dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale è stata così motivata “espulso per aver colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto, nell’abbandonare il terreno di giuoco rivolgeva espressioni offensive alla terna arbitrale. Invitato da un assistente arbitrale ad uscire dal recinto di giuoco reiterava le offese sbattendo il cancello” R:A: - R:A.A., sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) e b) C.G.S.. Sostiene, in fatto, la reclamante che a seguito di un normale scontro di giuoco, i calciatori si rialzavano senza conseguenze fisiche e che Fioretti, dopo l’espulsione, lasciava il terreno di giuoco senza proteste. La società offre poi in un resoconto della esemplare carriera del Fioretti stesso, al fine di dimostrare la sua indole positiva. Il reclamo inerente la sanzione inflitta al calciatore deve essere respinto. La ricostruzione in fatto offerta dalla reclamante non è accettabile perché chiara e dettagliata è la descrizione dei fatti derivante dal referto dell’ufficiale di gara, che gode di “fede privilegiata”, né può avere rilevanza, nel giudizio di merito, la “storia sportiva” del giovane calciatore; con riferimento poi alla quantificazione della sanzione, essa appare congrua vista la reiterazione dei comportamenti antiregolamentari del calciatore. Con riferimento poi alla sanzione dell’ammenda di € 400,00 per aver rivolto per tutto il corso della gara cori offensivi indirizzati prima ad un assistente e poi – al termine della gara - , sostiene, in fatto, la società che il comportamento del pubblico è sempre stato improntato al rispetto ed alla sportività , in diritto, che il Giudice avrebbe dovuto indicare la norma violata pena la nullità della sanzione, in subordine la riduzione della stessa per spropositatezza. Anche in questa parte il reclamo è da respingere. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pontevecchio di Perugia, in due distinti appelli li respinge entrambi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata nonché addebitarsi quella non versata.

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