F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 6) RICORSO DEL MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009
6) RICORSO DEL MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI NICOLA ERCOLE SEGUITO GARA MORRO D’ORO/PRO VASTO DEL 26.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)
La predetta società lamenta che il Di Nicola sia stato indicato come unico responsabile di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei riguardi degli ufficiali di gara in un momento di protesta collettiva ed in uno spazio antistante gli spogliatoi, ove non sarebbe stato presente proprio perché espulso dall’arbitro e vigilato dalla presenza delle forze dell’ordine. La sanzione sarebbe eccessiva rispetto alla previsione del codice di giustizia sportiva, che al riguardo stabilisce una squalifica soltanto per due giornate. La richiesta è, quindi, rivolta unicamente ad una riduzione della sanzione applicata. La richiesta appare infondata in fatto come in diritto. Sotto il primo punto di vista risulta dal rapporto arbitrale che il calciatore in questione ha commesso due distinte e gravi infrazioni. Al 44’ del secondo tempo, infatti, si era rivolto al direttore di gara con le espressioni “sei un protagonista, che cazzo fai, ci stai rovinando, stronzo”, mentre al termine dell’incontro, proprio nello spazio anteriore agli spogliatoi, reiterava ancora le sue ingiurie con linguaggio anche minaccioso ed esteso altresì nei confronti degli assistenti di gara. Dal secondo punto di vista, poi, è da osservare che l’art. 4, primo comma e lett. a), indica la squalifica per due giornate soltanto come sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. E non c’è dubbio che per la reiterazione degli illeciti commessi, come pure per la loro estensione nei riguardi di più soggetti offesi, la sanzione applicata si rivela pienamente congrua, sicchè il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Morro D’Oro Calcio S.r.l. di Morro D’Oro (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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