F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 G

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009

3) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NNAMANI NNAMDI PETER SEGUITO GARA GAETA/BUDONI DEL 2.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 5.11.2008)

Al 43° del secondo tempo, della gara Gaeta/Budoni disputata il 2.11.2008, il calciatore Nnamani Namdi Peter numero 5 della società Budoni Calcio a seguito di uno scontro di giuoco colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 5.11.2008 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Budoni Calcio chiedendo l’annullamento della sanzione e comunque la sua riduzione . Secondo il ricorso il Nnamani Nnamdi nella circostanza del fallo egli colpì l’avversario con una manata al volto erroneamente e non volutamente nel tentativo di far allontanare gli avversari che lo stavano circondando; avendo poi per tutta la gara subito frasi offensive e disprezzanti di natura razziale. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatori Nnamani Namdi ha colpito volontariamente l’avversario con uno schiaffo al volto, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia causa di giustificazione essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall’ art.19 comma 4 lett. b) correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Budoni di Budoni (Otranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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