F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 27 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 09 Giugno2009 2) RICORSO DEL CALCIATORE GALLO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 27 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 09 Giugno2009

2) RICORSO DEL CALCIATORE GALLO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VERONA/NOVARA DEL 18.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008 ha inflitto, al calciatore Fabio Gallo tesserato in favore della società Novara Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli per aver colpito al volto un avversario durante lo svolgimento della gara Verona/Novara del 18.11.2008. Avverso tale provvedimento il calciatore Fabio Gallo ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.11.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 25.11.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Gallo Fabio, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it