F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 04 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 1
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 04 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 20 Luglio 2009
2) RICORSO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE A TUTTO IL 2.12.08 AL SIG. TRAPANI RAFFAELE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE LORENZO RUGGIERO; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TACCOLA MIRKO, INFLITTE SEGUITO GARA PAGANESE/CROTONE DEL 16.11.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.08) Il ricorrente ha presentato reclamo avverso l’ammenda di € 10.000,00 a carico della “società Paganese Calcio 1926 S.r.l.”, seguito gara Paganese/Crotone del 16.11.2008
(delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 55/DIV del 18.11.2008):
- perché propri sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, indirizzavano verso l’arbitro cori offensivi; gli stessi, più volte durante l’incontro, lanciavano sul terreno di gioco bottiglie di plastica piene d’acqua, senza conseguenze; - perché persone addette alla sicurezza assumevano all’interno del recinto di gioco riprovevoli comportamenti, aggravati dalla loro funzione, in particolare, uno steward al termine del primo tempo di gara tentava di colpire con un pugno un calciatore della squadra ospite; lo stesso, nella medesima circostanza, avvicinava l’arbitro e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; al termine della gara un operatore sanitario colpiva con uno schiaffo al viso un calciatore della squadra ospite; un magazziniere, inoltre, indebitamente presente nel recinto di gioco, rivolgeva alla terna arbitrale, che rientrava negli spogliatoi, ripetute frasi offensive. Il ricorrente lamenta la palese eccessività e spropositatezza della sanzione, rimarcando il comportamento tenuto dalla società, relativo alla prevenzione e il regolare svolgimento della gara, nonché la mancanza di effettiva aggressione personale o verbale agli ufficiali di gara. La Corte rileva che gli eventi dedotti corrispondono esattamente agli accadimenti che, in base agli atti ufficiali che hanno natura di prova privilegiata, non può opporsi una ricostruzione diversa. Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Taccola Mirko, seguito gara Paganese/Crotone del 16.11.2008 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 55/DIV del 18.11.2008), perché, prima dell’inizio della gara, nel tunnel che dagli spogliatoi porta al terreno di gioco, colpiva con un pugno alla nuca un calciatore della squadra avversaria; lo stesso, al termine dell’incontro, rientrando negli spogliatoi, nel medesimo tunnel, prendeva per l’orecchio un avversario e lo spingeva verso il muro. Il ricorrente ricostruisce gli accadimenti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali ritenendo il comportamento del Taccola “scorretto ed antisportivo” anziché violento. La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, ricostruisce i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale ed, anzi, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, conferma quanto in esso riportato. Pertanto, rinnovando la indicazione, già espressa da codesta Corte, che il referto arbitrale può essere impugnato solo per errore di persona o macroscopica erroneità, non può accogliere il ricorso del reclamante. Il ricorrente ha presentato reclamo avverso l’inibizione fino a tutto il 2.12.2008 al Dirigente della Paganese Calcio 1926 S.r.l., signor Trapani Raffaele, seguito gara Paganese/Crotone del 16.11.2008 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 55/DIV del 18.11.2008), per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso). Il ricorrente rileva che le frasi proferite non possono incardinarsi all’interno di un comportamento offensivo bensì in quelle, semmai, di un comportamento irriguardoso, richiamando all’uopo una serie di precedenti apparentemente analoghi. La Corte, ribadendo la natura privilegiata della prova resa dagli ufficiali di gara, conferma la squalifica prevista dal Giudice Sportivo Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore De Lorenzo Ruggiero (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 55/DIV del 18.11.2008) seguito gara Paganese/Crotone del 16.11.2008, perché, durante la gara, in occasione di una sospensione del gioco si alzava dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e colpiva con un pugno alla schiena un avversario. Il ricorrente lamenta una asimmetria di giudizio tra il comportamento tenuto ed altri in precedenza sanzionati ed anzi lamenta una sanzione più lieve nei confronti di un altro calciatore della squadra avversaria che, nella ricostruzione del ricorrente, avrebbe tenuto un comportamento più grave. La Corte, ribadendo la natura di prova privilegiata dei referti arbitrali, evidenzia come, a fattispecie concrete diverse, corrispondano effetti e sanzioni diversi. Il comportamento dei tesserati va valutato sulla base di risultanze dei referti ma anche della situazione contingente nella quale esso si estrinseca. Pertanto, analizzati gli atti di gara, conferma la sanzione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 s.r.l. di Pagani (Salerno) in quattro distinti appelli, li respinge. Ordina addebitarsi le tasse reclamo.
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