F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 04 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 04 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 20 Luglio 2009
1) RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/PRO SESTO DELL’8.11.08
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV del l’11.11.08)
La Hellas Verona F.C. S.p.A., con atto in data 20.11.2008, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 inflittale con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 51/DIV del giorno 11.11.2008, in relazione alla gara da essa disputata con la Pro Sesto Campionato di Serie C1 – il dì 8.11.2008. La decisione gravata è così motivata: - “perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia in plastica, senza conseguenze; gli stessi durante la gara indirizzavano verso un calciatore di colore della squadra avversaria cori incitanti alla discriminazione razziale, nonché ripetuti cori contenenti espressioni offensive verso il Presidente della squadra avversaria”. L’appellante ha denunciato: a) “erronea interpretazione della presunta manifestazione di discriminazione razziale e conseguente inapplicabilità dell'art. 11, C.G.S.”; b) “erronea interpretazione dei cori nei confronti del Presidente della squadra avversaria”; c) “erronea interpretazione del lancio di una piccola bottiglia in plastica vuota senza alcuna conseguenza”; d) “mancanza di congruità della sanzione applicata in quanto eccessivamente sproporzionata anche in relazione a casi analoghi ed in conseguenza di precedenti nella presente Stagione Sportiva”; e) “impossibilità per l’Hellas Verona di poter ricorrere all’esimente di cui all’art. 13 C.G.S. in quanto la gara si è disputata in trasferta”. La ricorrente ha concluso chiedendo: - “in via preliminare: sospendere l'esecutività della sanzione impugnata sino alla decisione definitiva della Corte e quindi oltre il termine concesso per il pagamento dal Giudice Sportivo nel relativo comunicato; - in via principale: riformare la decisione del Giudice Sportivo oggetto della presente impugnazione, prosciogliendo Hellas Verona FC S.p.A. dalla responsabilità addebitata; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, riformare la decisione del Giudice Sportivo oggetto della presente impugnazione e sanzionare la società Hellas Verona FC S.p.A. riducendo l'ammenda nella misura minima applicabile o che sarà ritenuta di giustizia”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 4.12.2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato, si è riservata di decidere. I fatti oggetto del presente gravame sono certi, perché così descritti: a) dal rapporto dell’arbitro, nel quale si legge che “nel corso della gara dal settore occupato dai tifosi della società ospitata (Verona) erano intonati cori razziali (buu) ad indirizzo dei calciatori di colore della società ospitante (Pro Sesto). Al 4° del 1° tempo veniva lanciata sul terreno di gioco dai tifosi del Verona una bottiglietta vuota che non colpiva nessuno (con il pallone in gioco nei pressi del punto di caduta; b) dal rapporto del Commissario di campo, nel quale è esposto – in riferimento alla “tifoseria soc. Verona: (con presenza di circa 500 tifosi) - al 4° del 1° tempo lancio in campo di una bottiglietta piccola di plastica vicino all’assistente n. 2 – senza danni -; - al 38° del 2° tempo un leggero coro di <<buu-buu>> verso un giocatore – di colore – della società Pro Sesto. - n. 5 cori (... Presidente ....... fa i pompini) contro ... Presidente della società Pro Sesto ....; - all’inizio gara, al 10’ PT; al 5’ ST, al 15’ ST ed a fine gara (i cori della durata di pochi secondi)”; c) dal rapporto del Collaboratore della Procura Federale, nel quale è attestato che “I tifosi della squadra ospite (Verona) in più occasioni, e precisamente ai minuti 1 e 18 del primo tempo e 5, 13 e 45 del secondo tempo, intonavano un coro contro il Presidente della Pro Sesto, ......, dal seguente tenore: <<... che fa i pompini col cul. ....>> Inoltre, gli stessi tifosi al termine della partita rivolgevano al Presidente, ... un coro dal seguente tenore “.... brutta puttana>>”. ... I tifosi della squadra ospite (Verona) al minuto 4 del primo tempo lanciavano sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica. Fatto non rilevato dallo scrivente collaboratore, ma riferito dall’assistente arbitrale Santangelo”. “I tifosi della squadra ospite (Verona) in più occasioni e precisamente ai minuti 1 e 38 nel primo tempo rivolgevano cori razzisti del seguente tenore: <<buu-buu>>, nei confronti del calciatore n. 11 della Pro Sesto”. I fatti innanzi indicati, quindi, risultanti da atti aventi valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 2.1 C.G.S., sono certi e – del resto – non vengono nemmeno smentiti dalla società ricorrente. Questa ha sostenuto che “quanto sanzionato alla società” sarebbe stato “frutto di erronea interpretazione e di inappropriatezza lessicale della definizione <<razzisti>> adottata nella descrizione dei fatti”. La Hellas Verona F.C. S.p.A - dopo avere precisato che essa, “durante la presente Stagione Sportiva 2008/2009 sino al provvedimento oggi impugnato non ha ricevuto alcuna sanzione per nessun episodio analogo e benché meno alcuna per fatti diversi e, pertanto è priva di cd. precedenti” - ha sostenuto che le “frasi pronunciate dai tifosi così come trascritte nei referti” hanno formato oggetto di “cori ... sollevati durante alcune azioni di gioco e quindi con il mero intento di deconcentrare od irretire il giocatore avversario e non certo per motivi razziali; tali episodi si verificano durante ogni partita di qualsiasi categoria professionistica indistintamente nei confronti di giocatori di colore o meno, spesso verso quelli tecnicamente più dotati e temuti dalla tifoseria che li attua, quasi a scongiurarne un'azione decisiva contro la propria squadra”. L’assunto non può essere condiviso, giacché l’espressione “buu” – intonata da tifosi durante le partite di calcio - ha acquisito un preciso significato razzista e discriminatorio, perché mirata denigrare giocatori di colore, come nel caso di specie è avvenuto, secondo quanto riferito dai citati rapporti del Commissario di campo e del Collaboratore della Procura Federale. Del tutto irrilevanti, quindi, sono le giustificazioni addotte dalla società ricorrente e la sottolineatura che si è trattato di episodi sporadici, giacché la violazione del disposto dell’art. 11 C.G.S., della quale la società ricorrente deve rispondere anche ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S,. si concretizza nel caso anche di un isolato comportamento discriminatorio e non è certo richiesta una pluralità di atti. La ricorrente ha affermato, poi, che i cori rivolti al Presidente della squadra ospite sarebbero stati causati dal desiderio di replicare ad alcune “dichiarazioni particolarmente sgradevoli del Presidente della Pro Sesto”, che – nel corso del precedente campionato e dopo gli incontri tra le squadre della Pro Sesto e della Hellas Verona – ha “rilasciato interviste <<ad effetto>> attraverso i mass media, cercando ampia cassa di risonanza e conseguente ritorno (?) di <<immagine>> (v. articoli Corriere della Sera prodotti in atti, docc. 2 e 3), dando ingiustificato risalto a quanto accaduto e accomunando la città e l'intera tifoseria dell'Hellas in un unicum indistinto”. Anche in questo caso l’invocata provocazione non può costituire un’esimente od un’attenuante per le gravi volgarità intonate ad alta voce, tanto da essere sentite dal Commissario di campo e dal Collaboratore della Procura Federale. Se, infatti, la volontà dei “coristi” fosse stata solo quella di replicare alle “interviste <<ad effetto>>” rilasciate l’anno precedente dal Presidente della squadra ospitata, non era necessario trasmodare in espressioni gravemente offensive e direttamente insultanti la persona, con precisi riferimenti a presunte attività sessuali, assolutamente non qualificabili come un semplice “seppur maleducato comportamento di chi li ha sollevati”. Del tutto immotivato ed irrilevante appare, poi, l’assunto che “l'atteggiamento dei tifosi” parrebbe “essere stato stigmatizzato dal Giudicante più a tutela del sesso (femminile) della stessa che non per la reale potenzialità offensiva dei cori”: nella motivazione del provvedimento impugnato, anzi, non v’è alcun riferimento al sesso del Presidente della Pro Sesto. Non v’è dubbio, però, che le frasi innanzi riportate fanno certamente riferimento addirittura ad una presunta attività di meretricio, che – nell’intenzione di coloro che le hanno scandite – non potevano non essere additate al pubblico ludibrio. Anche per tale ragione non può avere valore l’assunto “che domenicalmente, purtroppo cori volgarmente analoghi, rivolti a calciatori o dirigenti di sesso maschile non provocano conseguenti sanzioni del medesimo tenore da parte del Giudice Sportivo”, perché ogni vicenda ha le sue particolarità e del tutto fuori luogo si afferma che “nel caso specifico essendo lo stadio luogo prettamente a frequentazione maschile, i tifosi stessi, con dubbio gusto, e si ribadisce, volgarmente, hanno inteso goliardicamente (ad es. cori analoghi seguono, seppur con diverse sfaccettature, ad ogni cerimonia di dottorato per tutta la nostra penisola...) sbeffeggiare la Presidente della squadra avversaria per un potenziale comportamento che non è di per sé offensivo, lesivo o benché meno reato seppur nella gretta accezione della terminologia usata”. A prescindere dal rilievo che “terminologia usata” non può certo essere qualificata inoffensiva, va aggiunto che gli stadi non sono frequentati solo da goliardi ansiosi di divertirsi, ma anche da uomini e donne, oltre che da bambini, onde i cori innanzi riferiti non sono certo educativi. In ordine al lancio di una bottiglia di plastica il campo, la società ricorrente ha sostenuto che “anche in tal caso si ritiene ridimensionare l'accaduto rilevando ed evidenziando che come affermato dallo stesso giudicante, in ogni caso la bottiglia in plastica vuota, come da stessa ammissione dei verbalizzanti, non ha comportato alcuna conseguenza seppur trattandosi di gesto maleducato e non condivisibile ma di per sé potenzialmente inidoneo a creare danni”. E’ ovvio che tale episodio non va considerato isolatamente, ma va valutato nel contesto generale degli atti oggetto del presente procedimento, onde appare irrilevante il riferimento ad altre pronunzie rese dal “Giudice Sportivo, anche proprio in relazione al medesimo turno di campionato (gare dell'8-9-10 novembre) con ammende ben più contenute”, perché relative a vicende non comparabili con quella in esame. Il gravame denuncia pure che l'Hellas Verona, per la gara in oggetto, è stata “nell’impossibilità oggettiva ... di poter impedire gli eventi accaduti e/o intervenire per porvi termine” e, di conseguenza, “di poter ricorrere all’esimente di cui all’art. 13 CGS in quanto la gara si è disputata in trasferta”. Secondo l’assunto della ricorrente esisterebbe una “lacuna codicistica”, atteso “che il testo normativo non” prevederebbe “il caso di cori di istigazione alla violenza bensì ... unicamente il caso di violenza consumatasi in atti concreti, non puramente verbali. Da ciò potrebbe desumersi il motivo dell'errata qualificazione attribuita al fatto dal Giudice Sportivo, che, però, ha eccessivamente forzato i margini dell'art. 11, comma 3, C.G.S. incorrendo così in difetto normativo”. La tesi non può essere accolta, giacché l’art. 11 C.G.S. – dettato in tema di “responsabilità per comportamenti discriminatori” - sancisce espressamente, al comma 1, che “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Poiché non v’è dubbio che i cori rivolti al giocatore di colore della Pro Sesto ed al Presidente della medesima società vanno qualificati – alla luce della norma ora richiamata – “discriminatori”, perché costituenti “offesa, denigrazione o insulto per motivi di ... colore, ....., sesso”, trova applicazione il disposto del successivo comma 3 dell’art. 11, il quale recita che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, l’ammenda da € 15.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C, l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all’ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell’art. 18, comma 1”. Poiché l’ammenda irrogata alla squadra ricorrente è stata determinata in € 7.000,00 – ovvero in misura ridotta rispetto al minimo edittale di € 10.000,00, previsto per le società di Serie C -, appare evidente che il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ritenuto di potere comminare, in ossequio al disposto del comma 2 dell’art. 13 C.G.S., una sanzione più lieve, per essere stata provata la sussistenza di alcune delle circostanze attenuanti elencate nel comma 1 di detta norma, specificamente elencate nell’atto di gravame in esame. Tutte le censure della società ricorrente, rivolte a dimostrare la denunciata “lacuna codicistica”, quindi, sono infondate, atteso pure che l’entità della sanzione irrogata non appare eccessiva, alla luce dei comportamenti della propria tifoseria in occasione della partita disputata con la Pro Sesto. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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