F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 4) RICORSO A.C. SALO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFF

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009

4) RICORSO A.C. SALO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROSSI MASSIMILIANO INFLITTA SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO/SALÒ DEL 30.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

Al 48° del secondo tempo, della gara Castel San Pietro/Salò disputata il 30.11.2008, il calciatore Rossi Massimiliano numero 9 della società Salò’ a “giuoco in svolgimento e palla lontana” colpiva con uno schiaffo al volto un giocatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Salò’chiedendo il riesame di tutta la questione con una riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore nella circostanza si divincolava della trattenuta dell’avversario colpendolo in modo assolutamente involontario ed inconsapevole, come conseguenza della dinamica dell’azione, e come poteva evincersi dall’esame di un filmato TV. In buona sostanza parte ricorrente evidenziava come mancasse la volontarietà e l’intenzionalità e chiedeva quindi come sopra accennato a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Rossi ha colpito volontariamente, nonchè a palla distante un avversario, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S. correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Salò di Salò (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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