F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO A.C. FERALPI LONATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA P

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO A.C. FERALPI LONATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. D’ASTOLI GIANCARLO SEGUITO GARA FERALPI LONATO/CASTEL S. PIETRO DEL 23.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

Con preannuncio di reclamo spedito in data 27.11.2008 a mezzo fax la società Feralpi Lonato, richiedeva gli atti inerenti la sanzione di cui in epigrafe. Pervenivano in data 1.12.2008 i motivi di reclamo. Il sigor D’Astoli Giancarlo, tecnico della Ferali Lonato, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per “avere, a fine gara, protestato nei confronti dell’arbitro rivolgendo al medesimo reiterate espressioni offensive”. Sostiene la ricorrente: - la assenza di specifici precedenti disciplinari nei confronti del tecnico, anche negli anni in cui ha militato nelle categorie superiori; - una diversa interpretazione dei fatti e delle parole pronunciate dal tecnico. Il ricorso è da respingere. Lo svolgimento dell’episodio – così come puntualmente riportato dal direttore di gara e in quanto tale godente di fede privilegiata circa lo svolgimento dei fatti -, proprio nel momento del “fair play” al termine della gara, ed il contenuto delle frasi irriguardose e volgari pronunciate ripetutamente dal D’Astoli nei confronti del direttore di gara sono state normativamente qualificate dal Giudice e quantificate in maniera adeguata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Feralpi Lonato di Lonato (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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