F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009 5) RICORSO DEL PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009

5) RICORSO DEL PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TRINCHIERI MARTIN CRISTIAN SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/JESOLO DEL 21.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

Al 38° del primo tempo, della gara Pordenone Calcio/Città di Jesolo disputata il 21.12.2008, il calciatore Trinchieri Martin numero 9 della società Pordenone a giuoco in svolgimento e palla lontana colpiva per reazione con un calcio un difensore avversario alla caviglia ed insultandolo gli dava uno spintone. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008 , lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Pordenone chiedendo il riesame di tutta la questione con una riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore nella circostanza non aveva colpito l’avversario con un calcio tentando bensì solamente tentato di colpirlo e che non lo aveva spintonato ,ma aveva solo cercato di divincolarsi dal suo reiterato abbraccio che gli impediva ogni movimento. Nel ricorso si evidenziava come il Trinchieri non avesse specifici precedenti e che tutta l’azione avevano visto il Trinchieri subire una serie di falli dal centrocampo sino all’area di rigore avversaria. In buona sostanza la dinamica ricostruita nei motivi sviluppava l’azione del Trinchieri che si divincolava della trattenuta dell’avversario colpendolo in modo assolutamente involontario ed inconsapevole, come conseguenza dello sviluppo dell’azione, e come poteva evincersi dall’esame di un filmato TV. In buona sostanza parte ricorrente evidenziava come mancasse la volontarietà e l’intenzionalità e chiedeva quindi come sopra accennato a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva. Ciò posto la prospettata censura merita parziale accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Trinchieri ha colpito volontariamente l’avversario con la palla distante spintonandolo poi ed insultandolo. Si tratta di un'unica azione dai connotati violenti in cui le diverse condotte vanno unificate sotto il vincolo della continuazione; e che non appaiono avere connotati di particolare gravità – tant’è che l’avversario come si evince dal referto arbitrale non ha subito alcuna peculiare conseguenza fisica – tali da essere sanzionati se non con il minimo della fattispecie prevista dall’ art.19 comma 4 lett. b), così da comportare la riduzione a 3 giornate di squalifica; considerato altresì che il giuoco non era fermo ma in svolgimento Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio di Pordenone riduce a tre gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Trinchieri Martin Cristian. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it