F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 5) RICORSO DALLA POL. NUOVO CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009

5) RICORSO DALLA POL. NUOVO CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TETA ANGELO MARIO SEGUITO GARA LUCO CANISTRO/NUOVO CAMPOBASSO DELL’11.01.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009)

Seguito del ricorso proposto dalla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 14.1.2009, con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a Teta Angelo, calciatore della Polisportiva Nuovo Campobasso ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 14.1.2009, irrogava a carico del calciatore Teta Angelo la sanzione della squalifica per 3 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al direttore di gara espressione irriguardosa ”. Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione, assumendo che il Teta avrebbe rivolto al direttore di gara le parole “ma cosa fischi?” e all’assistente di costui le parole “ è colpa tua se sono stato espulso”, espressioni tutte inidonee ad offendere la dignità della terna arbitrale. Considerato che, contrariamente a quanto affermato nella tesi difensiva, dal rapporto del direttore di gara risulta che il Teta gli rivolse l’espressione “sei ridicolo” che certamente integra una condotta ingiuriosa o almeno irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Considerato che per tale comportamento è prevista la sanzione minima edittale di 2 giornate di squalifica alla quale va aggiunta la squalifica per 1 giornata a causa dell’espulsione. Che pertanto la sanzione inflitta di 3 giornate costituisce il minimo edittale. Ritenuto in definitiva che le risultanze del procedimento appaiono idonee a giustificare la decisione del Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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