F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 27 maggio 2009 4) RICORSO DELL’ARZIGNANO GRIFO C 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZIG

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 27 maggio 2009

4) RICORSO DELL’ARZIGNANO GRIFO C 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZIGNANO GRIFO/LUPARENSE DEL 6.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 351 del 21.1.2009)

La società Arzignano Grifo C 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisone del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 351 del 21.1.2009) con la quale era stato respinto un suo ricorso teso ad invalidare, con conseguente applicazione della relativa punizione sportiva, la gara del Campionato di Serie A Arzignano Grifo/Luparense del 16.1.2009, a cagione dell’avvenuto impiego, da parte dell’avversaria, del calciatore Dantas Jadder, di nazionalità brasiliana, in posizione irregolare di tesseramento. Riproponendo, in buona sostanza, le medesime argomentazioni, già vanamente rassegnate in prima istanza, lamenta che il tesseramento del Dantas, extracomunitario proveniente da federazione estera, sarebbe avvenuto con procedura abnorme, mancando la relativa richiesta avanzata dalla Luparense, della documentazione prevista dall’art. 40/11 delle N.O.I.F. e, segnatamente “del permesso di soggiorno per ragioni di studio o di lavoro”, sostituito, nella specie, da un’anomalia “dichiarazione di presenza” che lo abilitava a permanere nel territorio italiano solo per la durata di 90 giorni e cioè fino al 31.1.2009 e non, come voluto dalla disposizione succitata, per la “durata del campionato” (recte:”per un periodo non inferiore ad un anno” o “per l’intero periodo del tesseramento”). Motivazione, questa, confutata nelle proprie controdeduzioni dalla parte avversa che, anzitutto, si è riferita alla deroga deliberata dalla F.I.G.C. con il Com. Uff. n. 66/A del 9.10.2008, che consentiva per la Stagione Sportiva 2008/2009, il tesseramento di calciatori dilettanti extracomunitari anche se muniti di permesso di soggiorno valido fino al 31.1.2009 e, quindi, ha invocato, a difesa del proprio operato, il “principio del legittimo affidamento”, più volte recepito dalla giurisprudenza sportiva, per il quale una società, una volta ottenuto un tesseramento dagli organi a ciò delegati, è ragionevolmente legittimata ad impiegare l’atleta tesserato. In fase dibattimentale ha, infine, sollevato una doppia eccezione di inammissibilità del reclamo, viziato, a suo dire, in prima istanza, dall’inosservanza delle procedure previste per l’instaurazione del procedimento e in questa sede, dall’indeterminatezza del “petitum”. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Va subito chiarito che delle su cennate contestazioni sul rito, la prima, mai in precedenza rappresentata, avrebbe dovuto formare oggetto di autonoma iniziativa mediante presentazione di appello incidentale inseribile nell’attuale contesto processuale, mentre la seconda appare di modesto rilievo avendo la società Arzignano più volte manifestato il suo intento di chiedere l’annullamento del tesseramento del Dantas veicolandolo al fine di ottenere la riforma della decisione gravata. Nel merito, come si è già detto, la doglianza investe in maniera univoca e prioritaria l’operato dell’Ufficio Tesseramento apertamente accusato di aver erroneamente ritenuto valida una documentazione – quella prodotta dalla società Luparense a corredo della richiesta di tesseramento del Dantas – che valida non sarebbe per le ragioni esposte in narrativa, ragioni che, almeno in parte appaiono superate dalla deroga federale di cui al Com. Uff. n. 66/A del 9.10.2008. Non solo, questa Corte è stata adita al fine di valutare la correttezza di quanto deliberato dal primo giudice; questi, in maniera ineccepibilmente ortodossa, ha dovuto prendere atto degli esiti degli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento, dai quali si evinceva che il Dantas risultava regolarmente tesserato per la società Luparense a far data dal 17.12.2008 ed era quindi del tutto legittimato a prendere parte all’incontro contestato. Ed infatti, poiché, tutto sommato, a base dell’iniziale reclamo vi era soltanto un’opinabile e soggettiva interpretazione della normativa federale (art. 40/11 N.O.I.F.) disciplinante la materia, l’organo di giustizia predetto non aveva alcun titolo, né alcuna ragione per sindacare l’operato di un ufficio cui è demandato il compito di controllare e garantire la regolarità dei tesseramenti. Consegue che nessuna censura può essere mossa alla decisione gravata sicchè il ricorso va reietto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Arzignano Grifo C 5 di Arzignano (Vicenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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