F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 19 Giugno2009 9) RICORSO G.S. PAGANICA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 19 Giugno2009

9) RICORSO G.S. PAGANICA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO TENUTASI IN MONTESILVANO 31.1.2009

Con ricorso del 5.2.2009, il G.S. Paganica Calcio S.r.l. ha impugnato la validità dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D., chiedendo che la stessa venisse dichiarata nulla eccependo l’irregolarità delle operazioni di verifica poteri e delle operazioni di voto, consistente nella mancata corrispondenza tra il numero delle schede consegnate agli elettori ed il numero di schede riscontrate all’interno delle urne. Prima di passare al merito del ricorso occorre fare una breve premessa sul metodo adottato da questa Corte per la decisione del caso concreto, che, nel rispetto dei criteri di legittimità e correttezza ai quali si deve ispirare l’operato di ogni singolo tesserato ed alla luce della estrema semplicità e ristrettezza delle norme di settore, contemperi il contenuto della denuncia della sig.ra Coccolone legale rappresentante della società G.S. Paganica Calcio S.r.l., con le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e dei risultati ai quali, attraverso le stesse, si è pervenuti. L’indagine demandata non può prescindere dall’impostazione dettata dall’ordinamento statale e dalle pronunce giurisdizionali in esso rese, efficacemente applicabile anche alle elezioni che si svolgono nell’ordinamento sportivo. Gli interessi sottesi ai risultati elettorali hanno determinato l’elaborazione, da parte dei Tribunali, di alcuni principi che, se da un lato vogliono porre un freno a ricorsi meramente esplorativi, dall’altro, in caso di verificate irregolarità, ritengono determinanti solo quelle che abbiano causato una effettiva lesione del diritto di voto, tali, comunque, da rendere il risultato delle elezioni difforme dalla volontà elettorale. Ecco allora che, con il ricorso elettorale, devono essere specificate le censure proposte innanzitutto contro l’atto di proclamazione degli eletti con indicazione puntuale dei vizi e degli effetti che gli stessi hanno determinato sull’esito delle votazioni nel senso della difformità tra il risultato elettorale e la volontà espressa. Non può consentirsi, difatti, che le doglianze generiche o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi conducano ad un’amplissima istruttoria, soprattutto a fronte di risultanze documentali contenute in verbali dotati di propria forza probatoria. Pertanto sono inammissibili e comunque infondate le censure dirette non a denunciare l’esistenza di specifici vizi del procedimento elettorale ma solo a provocare, in sede giurisdizionale, un generale riesame dello stesso, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare la natura e la consistenza dei vizi e gli squilibri dagli stessi determinati. Ecco, quindi, che trovano ingresso il principio di strumentalità delle forme e quello della prova di resistenza. Il primo ritiene rilevanti, tra le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto. Quindi non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, ovvero quelle da cui non derivi alcun pregiudizio a livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione di voto. In base al secondo, invece, non è possibile pervenire all’annullamento giudiziale del provvedimento impugnato e delle operazioni elettorali a cui questo si riferisce, qualora l’illegittimità non si possa tradurre in un effetto concreto sui risultati elettorali, in virtù della salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale. Fatta questa necessaria premessa, la Corte ritiene l’Assemblea non irregolare e tantomeno nulla, sia in base alle censure sollevate, sia in base alla descrizione delle operazioni elettorali contenuta nei verbali della Commissione Disciplinare in funzione di Commissione di garanzia, così determinando l’infondatezza del ricorso che, tra l’altro, presenta profili di inammissibilità atteso che lo stesso non è diretto ad impugnare specificamente il risultato dell’elezione dell’unico candidato. La censura sollevata, peraltro smentita dal chiarimento fornito dalla Commissione Disciplinare circa l’errore materiale commesso nel conteggio (317 invece di 339) delle società aventi diritto al voto, ha tra l’altro una finalità meramente esplorativa in quanto, sorvolando sullo stesso, prospetta una irregolarità che è priva del requisito della sostanzialità, non avendo inficiato il risultato delle elezioni attraverso la compressione della libertà e della genuinità del voto, ma soprattutto del principio della c.d. “prova di resistenza”. Difatti, tenuto conto della unicità del candidato, l’eventuale attribuzione o decurtazione dei voti contestati – che la ricorrente lamenta essere di 325 a fronte di 317 aventi diritto al voto – riguarda un numero esiguo rispetto ai consensi ricevuti che sono già di per sé sufficienti per il raggiungimento del quorum richiesto, e pertanto non avrebbe impedito comunque la sua elezione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S. Paganica Calcio s.r.l. di Paganica (L’Aquila). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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