F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009 7) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMM

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009

7) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI .€ 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GALLIPOLI/JUVE STABIA DELL’8.2.2009

(DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società Gallipoli Calcio S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009 con il quale, in relazione alla gara del campionato di calcio Lega Italiana Calcio Professionistico 1° Divisione girone B dell’8.2.2009 Gallipoli/Juve Stabia, veniva inflitta alla società Gallipoli l’ammenda di € 3.000,00. La sanzione alla società veniva irrogata “a) perché persone non identificate ma riconducibili alla società assistevano indebitamente alla gara nel recinto di gioco ed in occasione della segnatura di una rete entravano nel recinto di gioco per festeggiare; b) perché propri sostenitori circondavano e spintonavano alcuni tesserati della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi, al termine della gara; il pronto intervento delle forze dell’ordine evitava conseguenze fisiche ai tesserati”. La società appellante eccepiva l’incongruità ed eccessività della sanzione applicata, deducendo, quali motivi d’impugnazione, l’assoluta illegittimità ed ingiustizia del contenuto poiché: 1) nella parte in cui si contesta la presenza all’interno del recinto di gioco di presone non identificate puntualizzava che si trattava di rappresentanti delle Istituzioni (Questore, Vice Questore, Comandante Polizia Municipale, Ispettore Polizia di Stato, Presidente della società ed il Direttore Sportivo quindi “autorizzati ad assistere alla gara all’interno del recinto di gioco”; 2) nella parte in cui si contesta la responsabilità del Gallipoli a fronte del comportamento tenuto da taluni dei suoi sostenitori che “circondavano e spintonavano alcuni tesserati della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi”, precisava che al termine della gara si creavano disordini unicamente tra i tesserati delle due squadre causati dal comportamento di un calciatore avversario che rivolgeva parole e gesti scortesi nei confronti di tesserati del Gallipoli. La società appellante, pertanto, ritenendo la sanzione assolutamente sproporzionata, non commisurata alla natura ed all’entità dei fatti commessi, richiedeva l’annullamento del provvedimento disciplinare o, in subordine, la riduzione dell’ammenda comminata nella misura che sarà ritenuta di giustizia. La Corte in considerazione della mancanza di prove idonee a superare le risultanze acquisite agli atti e della congruità dalla sanzione irrogata, respinge il ricorso presentato dalla medesima società in merito all’ammenda di € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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