F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009 8) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009
8) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LANTERI LAURENT SEGUITO GARA NOVARA/LECCO DELL’8.2.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)
La società Novara Calcio reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico il quale, con il Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009 ha squalificato il calciatore Laurent Lantieri per comportamento offensivo verso l’arbitro. Nel proprio ricorso, la società Novara sostiene in via principale che il provvedimento del Giudice Sportivo avrebbe mal applicato l’art. 19, comma 4 C.G.S., giacché la frase irriguardosa pronunciata dal calciatore sanzionato non sarebbe stata di portata sufficiente per giustificare la squalifica per 2 giornate. Allega una serie di precedenti, che si segnalano più per la quantità che per la conformità, nei quali frasi di diverso tenore sono state sanzionate ora con una, ora con due, ora con tre giornate, accompagnate talvolta da ammende. Conclude che la frase “sei scandaloso” riportata dal referto arbitrale avrebbe dovuto essere sanzionata con una sola giornata di squalifica. In via subordinata il ricorrente chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti costituite dalla giovane età dello squalificato (classe 1984), dalla situazione ambientale (“partita accesa e combattuta), dall’assenza di recidiva e dall’asserito pentimento del calciatore. Chiede la riduzione della squalifica da due a una giornata, “anche con commutazione del secondo turno di sospensione in una pena pecuniaria. Quanto ai rilievi proposti in via principale, la C.G.F. rileva che il carattere offensivo e ingiurioso della frase pronunciata dal calciatore squalificato, e riportata fedelmente nel referto arbitrale, è indiscutibile, né i rilievi del ricorrente sono sufficienti ad attenuarne la portata. Del pari, le lievi oscillazioni che gli organi sportivi hanno manifestato nel sanzionare analoghi episodi derivano dalla variabilità degli episodi stessi, che non sono mai identici fra loro e richiedono perciò sanzioni non perfettamente conformi. Quanto alle circostanze attenuanti invocate, la Corte osserva che l’età di 23 anni non può essere considerata particolarmente acerba per un giocatore di calcio; che l’impegno agonistico profuso in una gara non giustifica affatto la mancanza di rispetto verso l’arbitro, che la recidività sarebbe eventualmente un’aggravante, ma la sua assenza non costituisce certo un’attenuante, che infine il “pentimento” del calciatore è effetto previsto proprio dall’espulsione e dalla conseguente irrogazione della squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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