F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009 9) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009

9) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANTIER JULIEN SEGUITO GARA HELLAS VERONA/CREMONESE DELL’8.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

La società Hellas Verona S.p.A. reclama contro la squalifica per 2 giornate effettive del calciatore Julien Rantier, il quale era stato espulso durante la gara dell’8.2.2009 contro la Cremonese, per aver colpito “intenzionalmente con la punta della scarpa da gioco la nuca del portiere avversario già in uscita” (così il referto arbitrale). La squalifica è stata irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009. Nel proprio reclamo, la società Hellas Verona sostiene che il fatto che ha prodotto l’espulsione e la squalifica non sarebbe affatto caratterizzato dall’intenzionalità del calciatore, come attestato dal referto arbitrale. Ricostruisce l’episodio come “comune scontro di gioco”, allegando immagini fotografiche. La reclamante sostiene inoltre che l’intenzionalità rilevata dall’arbitro non sarebbe possibile in un’azione di gioco concitata, dal che deriverebbe il “marchiano errore di valutazione commesso dal

giudice sportivo”. Rilevato che il fatto non ha prodotto lesioni gravi al calciatore colpito, la società reclamante conclude chiedendo la riduzione della squalifica a 1 sola giornata. La C.G.F. rileva che nel procedimento sportivo non è dato porre in discussione le descrizioni dei fatti contenute nei documenti di gara, né le interpretazioni del direttore di gara quanto all’intenzionalità dei falli sanzionati possono essere discusse a posteriori. Quanto al regime delle prove, la Corte osserva che la presentazione di una serie di fotogrammi tratti da una registrazione video debba ricadere sotto la disciplina che esclude il ricorso alla prova televisiva nei casi in cui i documenti di gara riportino descrizione e valutazione degli episodi di gioco sanzionati. Al pari della prova televisiva, anche una documentazione fotografica inerente episodi descritti nel referto arbitrale non può essere ammessa nel giudizio sportivo, il quale segue regole sue proprie e assume come realtà di fatto la percezione del direttore di gara espressa nei documenti ufficiali. D’altra parte, considerato il fatto che la squalifica per 2 giornate non sarebbe sufficiente nel caso di intervento indubbiamente volontario, la Corte procede a consultare l’arbitro per accertare la corrispondenza dell’espressione adoperata nel referto con la percezione avuta durante la partita. La descrizione acquisita consente di inquadrare l’episodio come “grave fallo di gioco” (Regolamento del Giuoco del Calcio, ed. 2008/2009, regola 12, interpretazione e linee guida per arbitri), sanzionabile con 2 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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