F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 27 maggio 2009
2) RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIPERISSA CLAUDIO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/FRANCAVILLA DEL 25.1.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)
La A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Francavilla disputatasi in data 25.1.2009, era stata inflitta la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Piperissa Claudio. Tale squalifica è stata comminata in quanto il “calciatore sostituito si alzava dalla panchina ed entrava indebitamente all’interno del terreno di gioco dirigendosi verso un calciatore avversario con atteggiamento minaccioso” e “raggiuntolo gli metteva un braccio intorno al collo, tentando di schiacciargli la testa contro il petto”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della squalifica la ricorrente sostiene che il calciatore non sarebbe entrato all’interno del terreno di gioco ma avrebbe avvicinato il calciatore avversario al momento in cui usciva dal terreno per sostituzione. Il ricorso è fondato, in quanto, come risultante dal referto arbitrale, il fatto non è accaduto nel terreno di gioco e si ritiene applicabile l’art. 19 comma 4 lett. b) cosi riducendo la squalifica da 4 a 3 giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Piperissa Claudio a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata.
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