F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO DELL’A.S.D. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 27 maggio 2009

3) RICORSO DELL’A.S.D. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOVEMBRINO SALVATORE SEGUITO GARA FERENTINO/BOVILLE ERNICA DELL’1.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 4.2.2009)

La A.S.D. Ferentino ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Boville Ernica disputatasi in data 1.2.2009, era stata inflitta la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Novembrino Salvatore “per avere, a gioco interrotto per un fallo da lui commesso colpito deliberatamente alla nuca un calciatore avversario, rendendo necessario l’intervento dei sanitari”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della squalifica la ricorrente sostiene che la violazione regolamentare è avvenuta a seguito di una caduta insieme all’avversario per un contrasto di gioco e dunque che si tratterebbe di un evento non particolarmente grave e fa richiesta di un supplemento di rapporto arbitrale. Il ricorso è infondato e non è meritevole di accoglimento. Gli episodi contestati sono riportati dal Direttore di Gara nel proprio referto, atto munito di fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35 1.1 del C.G.S., dove, al contrario, è descritto il reale accadimento dei fatti e la natura violenta degli stessi che hanno portato alla corretta applicazione della norma da parte del Giudice Sportivo nei confronti del Novembrino. Ininfluente è, altresì, la richiesta di un supplemento del rapporto arbitrale preteso dalla società reclamante in quanto lo stesso era stato già acquisito dal Giudice Sportivo e allegato agli atti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ferentino di Ferentino (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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