F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO DEL F.C. PRO VASTO AVVERSO LE SANZIONI:  SQUALIFICA PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 27 maggio 2009

1) RICORSO DEL F.C. PRO VASTO AVVERSO LE SANZIONI:  SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. DI MEO GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FIORE NICOLA; INFLITTE SEGUITO GARA PRO VASTO CASOLI DEL 25.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)

Con il ricorso indicato in epigrafe la società sportiva Pro Vasto ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che ha inflitto una squalifica per 8 giornate all’allenatore Di Meo Giuseppe e per 4 giornate al calciatore Fiore Nicola, relativamente a comportamenti tenuti nel corso della gara Pro Vasto/Casoli del 25.1.2009, Campionato Interregionale, III giornata di ritorno, Girone F. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover separare il reclamo predetto in due distinti appelli, in quanto concernenti fattispecie diverse non collegabili fra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara. Il primo riguarda, infatti, la sanzione applicata all’allenatore, il quale, mentre le squadre si accingevano a raggiungere il centro campo per il rituale saluto del fair-play, sarebbe entrato in campo ed avrebbe colpito con una testata un calciatore della compagine avversaria provocandone la caduta in terra. La circostanza risulta chiaramente e dettagliatamente riferita nell’allegato al referto arbitrale, il quale ha cura altresì di precisare l’identità del calciatore colpito ed il successivo scatenarsi di una rissa generale con vistose ferite anche ad un altro, sebbene non identificato, giocatore della squadra ospitata e difficoltà sopravvenute anche per le forze dell’ordine a riportare la calma. La parte ricorrente contesta questa ricostruzione, chiedendo di provarne l’infondatezza mediante immagini televisive e fotogrammi e sostenendo che il contrasto provocato dalla condotta del Di Meo si sarebbe limitato ad un contatto “solo con il petto”. L’obiezione, tuttavia, non ha pregio, poiché, ai sensi dell’art. 35.1 e 2 C.G.S., “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati” ed inoltre “gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”: con ciò rimanendo inevitabilmente ogni altra possibile rilevanza di tali strumenti tecnici. La predetta tesi difensiva contrasta altresì sul piano logico e della verosimiglianza, essendo difficile ipotizzare che una rissa di quelle dimensioni e di tale pericolosità possa scoppiare in difetto di una adeguata provocazione, che valga ad accendere gli animi dei tifosi delle opposte fazioni. Da questo punto di vista e considerando anche i particolari doveri che incombono sul ruolo di un allenatore e che nella fattispecie risultano comunque gravemente disattesi non sembra da accogliere neppure la istanza avanzata in linea subordinata e volta ad ottenere una mera diminuzione della durata della squalifica. Quanto al secondo appello con il quale viene richiesta unicamente una riduzione nella entità della sanzione comminata al calciatore Fiore, può rilevarsi che anche in questo caso si tratta di un comportamento di rilevante violenza, consistente in una testata in pieno volto ad un avversario, arrecata a giuoco fermo e con una intensità tale da determinarne la caduta a terra. Le circostanze invocate dalla difesa, per contro, non appaiono meritevoli di accoglimento. Non è tale certamente la giovane età, la quale rivela semmai l’esigenza di una adeguata funzione educativa, quale può sperarsi consegua ad una adeguata sanzione. Non l’assenza di precedenti, poiché la pregressa regolarità di comportamenti è di per sé presunta dallo stesso codice e non può essere considerata alla stregua di un peculiare titolo di merito. Ed altrettanto è da dirsi per il fatto che egli non abbia reiterato la sua condotta violenta ed abbia, com’è doveroso, abbandonato il terreno di giuoco subito dopo l’espulsione. Infine, è da ricordare che il C.G.S. vieta la condotta violenta indipendentemente dal verificarsi di lesioni, le quali possono semmai integrare, ove avvengano, gli estremi per la formulazione di una aggravante. Da ultimo, l’assenza di un qualsiasi vincolo del precedente non consente di riconoscere alcun peso ad asseriti diversi orientamenti di altre commissioni disciplinari. Ne consegue la reiezione di entrambi i ricorsi come infondati. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso, come sopra proposto dal F.C. Pro Vasto di Vasto (Chieti), in due distinti appelli, li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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