F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 31 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 04 Giugno2009 1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:  DELL’INI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 31 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 04 Giugno2009

1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:  DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SABATINI FRANCESCO;  DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008)

Con atto del 9.6.2008, la società A.S.D. Cagliese Calcio preannunciava l’intenzione di impugnare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008 con la quale il Giudice di primo grado, in esito al procedimento disciplinare instaurato dalla Procura Federale F.I.G.C. - per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. - infliggeva al sodalizio marchigiano la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e per la condotta ascritta al suo dirigente, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 per le azioni poste in essere come precisate nell’atto di deferimento. In particolare, nella ricostruzione offerta dall’Ufficio di Procura, il signor Francesco Sabatini, dirigente della società A.S.D. Cagliese Calcio, ha aggredito fisicamente, al termine della gara Cagliese/Real Montecchio del 28.1.2007 l’allenatore della squadra ospitata, signor Lazzaro Gaudenzi, provocandogli lesioni personali a fronte delle quali riportava una prognosi di giorni 45. La Commissione Disciplinare Nazionale, chiamata ad esaminare la questione in prime cure, ritenendo fondato il proposto deferimento, infliggeva all’A.S.D. Cagliese Calcio ed al suo tesserato, le sanzioni come sopra riportate. La società A.S.D. Cagliese Calcio dinanzi a questa Corte, affidava la propria difesa ad una diversa ricostruzione fattuale dell’evento; in particolare deduceva che “l’incontro” tra il Sabatini ed il Gaudenzi non sarebbe stato connotato dalla violenza così come emergerebbe dagli atti ufficiali; anzi lo scontro sarebbe terminato con i due protagonisti “in piedi”. Peraltro tutti i soggetti coinvolti nella circostanza, venivano assistiti dal personale medico e paramedico presente in loco. Contestava, infine, l’entità delle lesioni riportate dal Gaudenzi in quanto nei giorni successivi ai fatti, lo stesso tecnico della società Real Montecchio, ha presenziato in panchina nelle successive gare di campionato e, “addirittura ha rilasciato interviste alla stampa.” Concludeva per il proscioglimento dagli addebiti mossi, ed in subordine, per una riduzione al minimo delle sanzioni irrogate. Nel corso dell’udienza tenutasi nel contraddittorio delle parti, il rappresentante della Procura ribadendo la posizione espressa in primo grado chiedeva confermarsi la decisione gravata anche in considerazione, dal punto di vista sostanziale, dell’incontestabile “scambio di idee” tra il Sabatini ed il Gaudenzi mentre la reclamante a mezzo del proprio patrono ribadiva le conclusioni rassegnate nell’atto di gravame. Tanto premesso, la Corte osserva come l’appello non possa trovare accoglimento in quanto gli atti ufficiali, che in sede sportiva, sono assistiti da “fede privilegiata”, non sono stati scalfiti dalle (mere) deduzioni difensive che restano sfornite di adeguato supporto probatorio; anzi, la reclamante conferma che scontro vi è stato e ne offre semplicisticamente una diversa lettura. Ne consegue, incontestato l’aspetto sostanziale, la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S. della società A.S.D. Cagliese Calcio per l’operato ascritto, nel caso di specie, al suo dirigente, signor Francesco Sabatini, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Equa appare la commisurazione delle rispettive sanzioni. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro e Urbino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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