F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 31 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 04 Giugno2009 2) RICORSO DELL’A.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 31 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 04 Giugno2009
2) RICORSO DELL’A.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. UCCI PELLEGRINO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. S. GIORGIO DEL SANNIO PER VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 8, COMMA 6, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 10, COMMA 6, DEL C.G.S., PER AVER UTILIZZATO AI FINI DEL TESSERAMENTO IRREGOLARI ATTESTAZIONI DI CITTADINANZA ITALIANA, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOC. S. GIORGIO DEL SANNIO, DA SCONTARSI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMI 1 E 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 7, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 10, COMMA 8, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, NEGLI ADDEBITI ASCRITTI AI PROPRI PRESIDENTI E AI PROPRI TESSERATI, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 3.7.2008)
Il Presidente del Comitato Regionale della Campania richiedeva accertamenti in ordine alla regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Adjei Roselli Michel ed Asante Francesco Eric, tesserati in favore della società San Giorgio del Sannio che avevano partecipato alla gara Montella/ San Giorgio del Sannio del 4.6.2006. In relazione a detta gara, infatti, la Commissione Disciplinare Nazionale su reclamo del Montella infliggeva alla società San Giorgio del Sannio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (cfr. Com. Uff. Comitato Regionale Campania L.N.D. n. 79 del 30.3.2006); ordinando altresì la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti in ordine agli aspetti disciplinari della vicenda. L’Ufficio Indagini esperiva approfondita e puntuale attività riguardo appunto la posizione dei citati calciatori evidenziando (cfr. relazione del 31.5.2006) la irregolarità dei loro documenti di riconoscimento, la totale carenza di permessi di soggiorno e di cittadinanza italiana e la conseguente falsità delle carte di identità. L’Ufficio Indagini ricostruiva tutta la vicenda relativa al tesseramento, evidenziando come i calciatori per la prima volta erano stati tesserati con la società Tecnopartenope Calcio, poi ceduti al Venafro, quindi al Ciorlano ed infine appunto alla società San Giorgio del Sannio. Dagli atti risulta come il Presidente della San Giorgio del Sannio, ascoltato dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, ha affermato di aver tesserato i giocatori dopo che aveva accertato la regolarità della loro posizione essendo stati i giocatori stessi svincolati dal Ciorlano. All’uopo è in atti la “lista di svincolo” che riporta il nominativo dei due calciatori. L’Ufficio Indagini concludeva la propria relazione ritenendo come tutti i dirigenti delle società che avevano tesserato i calciatori, ad eccezione di quelli della Tecnopartenope Calcio, nulla potevano sapere in merito alla falsità dei documenti di riconoscimento che avevano dato luogo all’iniziale irregolare tesseramento. Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare i calciatori, i presidenti delle società interessate e le società stesse per violazioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11, del N.O.I.F. e artt. 8, comma 7, e 2, comma 4, C.G.S.. Convocate le parti con nota del 10.6.2008 la Commissione, in particolare e tra l’altro, infliggeva al Presidente della San Giorgio del Sannio, Ucci Pellegrino, la inibizione di anni uno ed alla società la sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2008/2009 ritenendo sussistente la responsabilità in ordine all’utilizzo di documentazione non veritiera senza che fosse stato tenuto alcun comportamento volto al rilascio della documentazione medesima. Propone reclamo la società chiedendo l’annullamento della sanzione, a carico del signor Ucci e della società stessa, sulla base di articolate ragioni da cui si evincerebbe l’insussistenza di qualsiasi addebito. Osserva la Corte come il reclamo nell’interesse di entrambe le parti sia fondato. In primo luogo in merito alla tempestività dell’impugnazione si rileva che la convocazione avanti la Commissione Disciplinare del 10.6.2008 espressamente rinvia agli ordinari termini di cui all’art. 30, comma 8, C.G.S. così dovendo essere trattata ogni successiva fase. Nel merito non può non rilevarsi che (come del resto messo in luce nella stessa relazione dell’Ufficio Indagini) in particolar modo per la società San Giorgio del Sannio, e del suo Presidente che ebbe per ultima a tesserare i calciatori, l’impossibilità di avvedersi della falsità dei documenti di riconoscimento. Ed infatti la società San Giorgio del Sannio effettuò la richiesta di tesseramento solo dopo lo svincolo avvenuto con la Ciorlano, essendo appunto sussistente una buona fede corroborata da un affidamento determinato dai precedenti calcistici degli interessati, già appartenenti in precedenza a numerose società calcistiche presso le quali erano stati tesserati. La C.G.F in accoglimento del ricorso come sopra proposto dell’A.C. San Giorgio del Sannio di San Giorgio del Sannio (Benevento), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 31 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 04 Giugno2009 2) RICORSO DELL’A.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE"