F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009
1) RICORSO DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DE SIMONE MARCO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE E INTERESSI EQUITATIVAMENTE CALCOLATI, LA SOMMA DI € 16.901,60, OLTRE AGLI INTERESSI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO
SODDISFO
(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 2 del 8.11.2008)
La società Sportiva Calcio Giugliano S.r.l. in data 26.1.2009 ha impugnato la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 2 in data 8.11.2008), il quale, accogliendo il ricorso presentato dall’allenatore Marco De Simone, aveva condannato la società a pagare al predetto la complessiva somma di € 16.901,60 per saldo premio di tesseramento, per rimborso spese e per interessi, nell’assorbente considerazione che la società medesima “non aveva fatto
pervenire, pur avendolo preannunciato, nessun documento atto a far valere le proprie controdeduzioni”. In particolare la società reclamante, lamenta il vizio dell’impugnata decisione costituito da “insanabile errore procedurale”, non essendole stata a suo tempo notificata la convocazione per la ricordata riunione in data 8 novembre 2008 . Conseguentemente, nel comunicare che il De Simone “ha percepito tutto quanto dovuto dalla società” e nell’allegare il ricorso pure inviato alla Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione e la remissione degli atti all’organo giudicante di primo grado per l’esame del merito. Il reclamo va dichiarato inammissibile, ciò preclude il deposito da parte della reclamante ed il conseguente esame da parte della Corte, di qualsivoglia documento.. La fattispecie all’esame, infatti, è caratterizzata dalla iniziale mancanza di un presupposto, voluto dall’ordinamento federale, che non consente una valida instaurazione del rapporto processuale e che determina una pronuncia dichiarativa della irritualità, preclusiva di ogni decisione sul merito della controversia. Dal combinato disposto dell’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. e dell’art. 18 comma 15 C.G.S., invero, è dato desumere che la pronuncia emessa dal Collegio Arbitrale non è impugnabile e che il pagamento delle somme accertate a favore dell’allenatore deve essere effettuato dalla società tempestivamente, pena l’irrogazione del previste sanzioni. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Giugliano S.r.l. di Giugliano in Campania (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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