F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI:  S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009

2) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI:  SQUALIFICA PER 3 GARE ALLE CALCIATRICI PESCE ANGELA E CACCIAMO PATRIZIA, INFLITTE SEGUITO GARA RES ROMA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 22.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009)

La società A.D.S. Calcio Femminile Acese ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, che ha irrogato la sanzione della squalifica di 3 gare alle calciatrici Patrizia Cacciamo e Pesce Angela, come si evince dal Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009. Le predette calciatrici, come si trae dalla nota redatta dal primo assistente della gara Res Roma/Acese giocata il 22.2.2009, sono venute alle mani dopo aver fallito un'azione di attacco. La società ricorrente ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che non hanno avuto nessun tipo di comportamento scorretto nei confronti degli avversari e soprattutto non hanno assolutamente offeso i direttori di gara. La sezione rileva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento delle calciatrici sanzionato e pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che esse abbiano ottenuto il comportamento violento, che rimane tale anche quando si manifesti tra appartenenti alla stessa compagine sportiva. Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice sportivo va integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci Sant’Antonio (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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