F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009 4) RICORSO DELL’A.S.D. C.F. FRUTTA PIÙ VERONA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009

4) RICORSO DELL’A.S.D. C.F. FRUTTA PIÙ VERONA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 E DIFFIDA ALLA RECLAMANTE;INIBIZIONE FINO ALL’1.4.2009 AL SIG. FESTA BRUNO; INFLITTE SEGUITO GARA C.F. FRUTTA PIU VERONA/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DELL’1.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

Il C.F. Frutta Più Verona ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009) che, per condotte antisportive verificatesi nel corso della gara di Serie A Femminile Frutta Più Verona/Graphis Campagna dell’1.3.2009 comminava alla società l’ammenda di € 1.000,00 e al dirigente Festa Bruno l’inibizione fino all’1.4.2009. Criticando aspramente l’operato degli ufficiali di gara che accusa senza mezzi termini di inattendibilità e malafede e di aver redatto un referto non corrispondente alla realtà degli accadimenti, lamenta di essere oggetto di un non meglio specificato accanimento disciplinare a suo danno e chiede, previo un confronto diretto con la terna arbitrale, l’annullamento e delle sanzioni irrogate e della partita, con conseguente ripetizione della stessa. Il ricorso manca di qualsivoglia fondatezza e va pertanto respinto. E’ opportuno preliminarmente ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva, all’osservanza delle cui regole sono tenuti tutti i soggetti dell’ordinamento federale, avendole spontaneamente accettate al momento dell’affiliazione o del tesseramento, detta per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari alcuni principi basilari che non possono essere in alcun modo disattesi. Tra questi, per quel che ne concerne, l’assoluta valenza probatoria dei rapporti redatti dagli ufficiali di gara (art. 35, comma 1 C.G.S.), valenza che può essere scalfita solo in conclamati casi di contraddittorietà, illogicità manifesta o palese inverosimiglianza, ed il divieto di contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara (art. 34, comma 5 C.G.S.). Basterebbe il riferimento alle norme su richiamate per rigettare totalmente vuoi le speciose argomentazioni, vuoi le inaccettabili richieste della ricorrente peraltro già recidiva nella violazione dei precetti contestatile. I rapporti redatti dall’arbitro e dal suo assistente, dettagliati ed oggettivi nella descrizione delle violenze e degli atti di intimidazione subiti, sono da ritenere inattaccabili e non possono essere posti in discussione da affermazioni gratuite, apodittiche e comunque censurabili sotto il profilo della correttezza sportiva e del rispetto cui tutti i tesserati sono tenuti. Proprio quest’ultimo rilievo induce questa Corte a rimettere copia degli atti alla Procura Federale perché valuti se sussistono, negli scritti difensivi prodotti, gli estremi della violazione dei cui all’art. 5, comma 6, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. C.F. Frutta Più Verona di Verona. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo.

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